La rateazione del debito tributario permette di beneficiare della causa di non punibilità? Avv. Francesco Cotrufo

La rateazione del debito tributario permette di beneficiare della causa di non punibilità? Avv. Francesco Cotrufo

La rateazione del debito tributario permette di beneficiare della causa di non punibilità? Avv. Francesco Cotrufo

Art. 13.  Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario 

1.  I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2.  I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3.  Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Decisione della Suprema Corte di cassazione

 

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 9365/2018, nel ribadire l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del D.lgs. 74/2000 ai soli reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater e, alle condizioni di cui al secondo comma, ai reati di cui agli artt. 4 e 5, afferma, inoltre, che la sola rateizzazione del debito d’imposta non consente di beneficiare della causa di non punibilità, essendo necessaria, invece, l’estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari