Mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Nuova pronuncia della Ctr Puglia. Avv. Francesco Cotrufo

Mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Nuova pronuncia della Ctr Puglia. Avv. Francesco Cotrufo

Mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Nuova pronuncia della Ctr Puglia. Avv. Francesco Cotrufo

La Ctr di Bari, con sentenza di qualche giorno fa, ha annullato, parzialmente, l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una snc per un totale di euro 98.000 (iva e sanzioni). In particolare, la società, difesa dagli avv.ti Francesco Cotrufo (del foro di Bari) e Iris Maria Ruggeri (del foro di Catania) lamentava  la mancata attivazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate,  del contraddittorio endo procedimentale.  

Il Collegio, con un articolata motivazione, ha accolto le doglianze dei difensori, annullando, pertanto, la pretesa tributaria sopra evidenziata. I Giudici Pugliesi (Presidente Dott. Silvestrini Alessandro – Relatore Dott. Daddabbo Paquale, Giudice Dott. Bianchi Angelo),  hanno evidenziato che a seguito della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. n. 24823 del 09/12/2015 è ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza che nel caso di tributi non armonizzati (ossia non soggetti alla disciplina dell'Unione Europea) non sussiste in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di una specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto (dr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 15-12-2016, n. 25959).  

Nondimeno la citata sentenza della Cassazione Sez. U., n. 24823/2015 ha riconosciuto l'esistenza di un differente regime per i tributi soggetti alla disciplina comunitaria. Il regime comunitario prevede il contraddittorio endoprocedimentale, in materia tributaria quale principio di generale applicazione, pur dovendosene valutare gli effetti in termini restrittivamente sostanzialistici: la violazione di tale obbligo da parte dell'Amministrazione fiscale determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

Tale limite alla rilevanza della violazione dell'obbligo del contraddittorio deve essere inteso nel senso che «l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali».

 A tal fine, non è sufficiente che in giudizio chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che il contribuente assolva all'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate ex ante con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto.

Ciò premesso in linea di principio occorre rilevare che nella specie la società appellata aveva evidenziato che con l'avviso di accertamento impugnato era stata accertata una maggiore IVA a suo carico applicando all'imponibile ivi determinato un'aliquota del 20% a fronte della minor aliquota del 10% prevista per la vendita dei prodotti di pasticceria e gelateria.

A fronte di tale elemento difensivo, non potuto esporre in fase endoprocedimentale essendo mancato il relativo contraddittorio, l'Ufficio si è limitato a contestare la mancata esibizione di fatture e della autoliquidazione dell'imposta.

Rileva, però, il Collegio che le asserzioni difensive della società non appaiono pretestuose in quanto effettivamente dall'elenco dei beni soggetti alla aliquota ridotta del 10%, di cui alla parte lii della Tabella A allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633, si desume che nell'ambito degli stessi devono ricomprendersi anche i prodotti della pasticceria e quelli derivati dalla lavorazione del latte, dello zucchero e delle uova.

Le controdeduzioni dell'Ufficio attengono, invece, al merito della fattispecie che però non può essere esaminata direttamente in sede giurisdizionale essendo stata pretermessa la necessaria fase del contradditorio endo procedimentale.

In conclusione, dall'esame nel merito dell'impugnazione della società avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, consegue che il gravame deve essere accolto per mancanza del preventivo contraddittorio per ciò che concerne la maggiore IVA determinata dall'Ufficio. Di conseguenza viene meno anche la corrispondente sanzione in quanto determinata sulla base di una maggiore IVA che non può essere confermata in questa sede giurisdizionale.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari