La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11001/2018, si è occupata del pagamento dell’Irap del professionista che lavora in strutture di terzi. I Supremi Giudici ricordano che, in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass.9692/2012), sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte "extra moenia" presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015).
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari