Raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica. Nuova pronuncia della Suprema Corte. Avv. Francesco Cotrufo

Raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica. Nuova pronuncia della Suprema Corte. Avv. Francesco Cotrufo

Raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica. Nuova pronuncia della Suprema Corte. Avv. Francesco Cotrufo

Cass 11057-18-
CORRETTA NOTIFICAZIONE NELLA FATTISPECIE DI IRREPERIBILITA’ CD RELATIVA 
 
Occorre premettere che, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.p.r. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo
comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.p.r. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa. 
La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010 ha specificato che con il ricevimento della raccomandata informativa si concreta la conoscibilità dell'atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, circostanza che rileva nel caso in cui la raccomandata non sia stata ricevuta.
La Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del
servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e, dunque,non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso. Ad integrare l'ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di "dare notizia" al destinatario delle operazioni compiute "non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale ( Cass.n. 2082 del 10/03/1999; Cass. n.11118 del 25/08/2000 ). Conseguentemente il compimento di detta ultima formalità "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. cod. proc.civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ. " (Cass.n. 27479 del 30/12/2016 ). Ed occorre, poi, per il perfezionamento della notifica, non solo l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale ma anche l'effettiva ricezione di essa ( Cass. n. 25079 del 26/11/2014 ). 
Ora,premesso che nel caso di specie non si fa più questione del fatto che l'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica fosse diverso da quello della residenza anagrafica del contribuente, dall'esame degli atti si evince che l'avviso di accertamento n. 5311021907 reca in calce la relata di notifica redatta dal messo notificatore il quale ha attestato di aver notific ato l'atto il 25 giugno 1991 mediante deposito presso la casa comunale di Roma ed affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione nel comune di Roma alla via G.B. Scozza 7 sc. C poiché assenti l'interessato ed altri legittimati a ritirare l'atto dandone notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 9066 in data 26-6-91 dell'ufficio postale di T. ……..
Risulta, dunque, provato, data la fede privilegiata della dichiarazione delle attività compiute dal pubblico ufficiale, che egli ha svolto tutte le attività cui era tenuto. 
Quanto alla raccomandata informativa, agli atti risulta che essa è stata spedita all'indirizzo del destinatario in Roma, Via ……………………, ma non è pervenuta nella sua sfera di conoscenza per averne l'ufficiale postale omesso la consegna attestando l'insufficienza dell'indirizzo.
Ne deriva che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella esattoriale è affetta da nullità.
 
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari