Querela di falso nel processo tributario. Nuova sentenza della Cassazione.

Querela di falso nel processo tributario. Nuova sentenza della Cassazione.

Querela di falso nel processo tributario. Nuova sentenza della Cassazione.

Cass. 11486-18

Presentata querela di falso La CTP puo’ non sospendere il processo solo motivando il rigetto della sospensione  Ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992: "il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione o sullo stato o sulla capacità delle persone"(Cass. n. 9389 del 2007).

Ne consegue che in tema di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso, o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio, trattandosi di un accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum, ovviamente verificando la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 28671 del 2017; Cass. n. 8046 del 2013; Cass. n. 18139 del 2009).


Tenuto conto della devoluzione della querela ad un giudice non solo diverso da quello della sospensione, ma anche appartenente ad altra giurisdizione, il giudice a quo non può svolgere alcun giudizio neppure prognostico nel merito, ma in quanto dominus regolatore del suo processo dovrà valutarne l'idoneità ad arrestarne il corso. 


La CTR, nella specie, non ha fatto buon governo dei principi espressi, avendo omesso di motivare in ordine all'implicito rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento, laddove, invece, il giudice tributario non può svolgere una funzione meramente passiva, avendo il compito di verificare quanto meno la pertinenza edi tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.


In sostanza, i giudici di appello hanno dato alla querela di falso un valore neutro, in quanto dalla parte motiva della sentenza non sono neppure desumibili valutazioni di implicita irrilevanza dei documenti oggetto della querela, ma solo attestazioni relative alla regolarità del procedimento notificatorio rilevante ai fini della decisione, la cui autenticità, invece, è stata contestata dal contribuente.