Agenzia delle entrate - riscossione deve esibire entro un mese tutta la documentazione richiesta. Nuova sentenza del Tar Campania. Avv. Francesco Cotrufo

Agenzia delle entrate - riscossione deve esibire entro un mese tutta la documentazione richiesta. Nuova sentenza del Tar Campania. Avv. Francesco Cotrufo

Agenzia delle entrate - riscossione deve esibire entro un mese tutta la documentazione richiesta. Nuova sentenza del Tar Campania. Avv. Francesco Cotrufo

Il ricorrente, con istanza di accesso presentata a Equitalia Sud s.p.a., ha chiesto il rilascio della seguente documentazione: copia conforme all’originale di tutte le cartelle di pagamento relative al proprio ruolo ex art. 49 del D.P.R. n. 602/1973 così come notificate, unitamente alle relate di notifica delle stesse.

Non avendo ottenuto riscontro da parte della società ha intrapreso azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium e all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna della società intimata agli adempimenti consequenziali.

Con sentenza n. 1261 del 4 marzo 2017 il Tribunale Amministrativo adito ha in parte dichiarato improcedibile il ricorso (in relazione all’avvenuto deposito da parte del concessionario per la riscossione di copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento) ed in parte accolto il ricorso dichiarando “l'obbligo dell'intimata società di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione”.

Espone il ricorrente che la citata sentenza pur notificata risulta ineseguita; da qui la necessità di proporre ricorso finalizzato ad ottenerne l’esecuzione, chiedendo a questo Tribunale che:

- ordini all’Agenzia delle entrate riscossione di dare esecuzione alla sentenza n. 1261/2017 di cui sopra consentendo l’accesso agli atti richiesti;

- nomini un commissario ad acta che provveda in luogo della stessa;

- fissi l’importo di 50,00 euro al giorno per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato;

- condanni l’Agenzia intimata alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario.

Non si è costituita l’Agenzia delle entrate riscossione (nelle more subentrata a Equitalia).

Alla camera di consiglio, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha chiarito di agire solo per ottenere copia delle cartelle di pagamento avendo già avuto copia di tutte le relate di notifica delle cartelle risultanti dal ruolo.

Secondo il TAR, Il ricorso è fondato.

Non risulta, infatti, che l’Agenzia delle entrate riscossione abbia provveduto a trasmettere la (restante) documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui è causa.

Con la sentenza n. 1261/2017 la Sezione ha sancito l’obbligo del concessionario per la riscossione (oggi Agenzia delle entrate riscossione) di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia delle cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo alla data dell’istanza di accesso.

Sussistendo dunque i presupposti previsti dagli articoli 112 e ss. del c.p.a., il ricorso deve essere accolto con conseguente ordine all’Agenzia delle entrate riscossione di ottemperare alla menzionata sentenza di questa sezione, entro il termine di trenta giorni.

Segnatamente, l’Agenzia intimata è tenuta ad esibire la documentazione richiesta con l’istanza di accesso dando conto, eventualmente, a mezzo di propria certificazione (e non del difensore), delle ragioni per cui non è possibile depositare la copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento.

Se la documentazione esiste, va esibita e il concessionario dovrà quindi ricercarla ed esibirla. Se detta documentazione invece non fosse più esistente, il concessionario –che si assumerà formalmente la responsabilità di quanto dichiarato, non essendo a ciò sufficiente una mera dichiarazione del difensore resa nel corso di un processo, ovvero una affermazione contenuta in una memoria difensiva – ciò attesterà in un apposito atto, chiarendo dove essa possa essere reperita, e/o in che occasione sia andata distrutta, mentre nella ipotesi che essa fosse stata già trasmessa ad altra amministrazione, provvederà a “girare” ex . art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006 la richiesta di accesso alla Amministrazione che la detiene (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1705).

Per il caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania o altro funzionario all’uopo delegato, che si attiverà su istanza del ricorrente.

Il Commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata data esecuzione alla sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti come sopra declinati, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza.

Quanto alla richiesta di liquidazione di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva ai sensi dell’art. 114 comma 2 lett. e) del c.p.a., nel caso in esame non si ravvisano motivi di manifesta iniquità né altre ragioni ostative all’adozione di tale misura, che andrà riconosciuta nei termini di seguito precisati.

Segnatamente, il Collegio ritiene congruo fissare la somma richiesta nella misura di € 20 al giorno, da corrispondere a decorrere - una volta maturata la scadenza del termine di 30 giorni assegnato all’Agenzia per provvedere - dalla data di presentazione al Commissario ad acta qui nominato dell'istanza di provvedere in via sostitutiva e fino a quella di effettivo insediamento, che dovrà essere certificato dal medesimo Commissario. Una volta insediatosi il Commissario interverrà in via sostitutiva nei modi stabiliti in motivazione (rilasciando la documentazione richiesta ovvero, a mezzo di propria attestazione, dando conto del mancato rinvenimento della stessa) e a liquidare la somma dovuta al ricorrente a titolo di penalità di mora per il periodo suindicato (dalla presentazione dell'istanza di provvedere in via sostitutiva a quella di insediamento).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto della serialità della controversia, come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari