Verifica fiscale in sede. Sempre obbligatorio il contraddittorio. Avv. Francesco Cotrufo

Verifica fiscale in sede. Sempre obbligatorio il contraddittorio. Avv. Francesco Cotrufo

Verifica fiscale in sede. Sempre obbligatorio il contraddittorio. Avv. Francesco Cotrufo

 
La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 12244/2018, si è occupata del rapporto tra le verifiche fiscali in sede ed il contraddittorio obbligatorio.
 
A tal proposito, la Corte ha affermato che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
 
 
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio"(Cass. sezioni unite, 29 luglio 2013, n. 18184).
 
Nella specie, essendo incontroverso che l'avviso non conteneva alcun riferimento a motivi di urgenza che avrebbero consentito l'emanazione dell'atto prima del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, l'atto impugnato si palesa illegittimo.
 
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari