Responsabilità solidale ed illimitata del socio di una s.n.c. nei rapporti tributari. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Responsabilità solidale ed illimitata del socio di una s.n.c.  nei rapporti tributari. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6282/2018, si è occupata della responsabilità solidale ed illimitata del socio nei rapporti tributari. In particola, la Suprema Corte rileva che, La società era costituita in s.n.c., con conseguente responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, ex art. 2291 c.c., senza che la successiva trasformazione in società in accomandita semplice e la nuova posizione assunta dalla M., di socio accomandante, potesse escludere la sua responsabilità illimitata per obbligazioni già sorte e imputabili all’epoca della pregressa forma sociale, ex art. 2500 quinques c.c.

Si è peraltro precisato che la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’art. 2291 c.c. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti, così che egli, pur privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico di quest’ultima, all’esazione del debito, alla condizione, posta dall’art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società.

Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, e addirittura neppure della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, risultando sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che assumerebbe in tal caso la funzione secondaria di atto equivalente a quelli d’imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell’esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi dell’art. 19, co. 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, impugnando congiuntamente gli atti presupposti (cfr. Cass., sent. n. 10584 del 2007).

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari