Sussiste l'autonoma organizzazione ai fini Irap per il professionista che utilizza la struttura di terzi? Avv. Francesco Cotrufo

Sussiste l'autonoma organizzazione ai fini Irap per il professionista che utilizza la struttura di terzi? Avv. Francesco Cotrufo

Sussiste l'autonoma organizzazione ai fini Irap per il professionista che utilizza la struttura di terzi? Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14339-2018, si è occupata di verificare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap. Nel caso specifico, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appellopur essendo il professionista socio e amministratore della società che gli metteva a disposizione locali, struttura organizzativa e servizi, per l'espletamento dell'attività di architetto (in termini di consulenza e redazione di perizie ma non per l'attività di progettazione, v. p. 3 del ricorso), erroneamente, avevano ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazionein quanto la predetta struttura non risultava "autonoma", non faceva capo al singolo professionista, ma a un soggetto terzo, quale la società xxxxxxx srl. 

Secondo i Supremi Giudici, la censura merita accoglimento. Infatti, secondo l'insegnamento della Corte, ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo.

 Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012, ordd. nn. 4080/17, 2448/17); pertanto, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 17566/16).

 Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno ritenuto sussistere un'idonea struttura organizzativa imputabile al contribuente, benché la stessa facesse capo a strutture terze, senza verificare se vi fossero elementi sintomatici del ruolo organizzativo assunto da professionista nell'ambito di tali strutture, in quanto socio e amministratore della predetta società. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari