Sussiste l'autonoma organizzazione ai fini Irap per il professionista che utilizza la struttura di terzi? Avv. Francesco Cotrufo
La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14339-2018, si è occupata di verificare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap. Nel caso specifico, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, pur essendo il professionista socio e amministratore della società che gli metteva a disposizione locali, struttura organizzativa e servizi, per l'espletamento dell'attività di architetto (in termini di consulenza e redazione di perizie ma non per l'attività di progettazione, v. p. 3 del ricorso), erroneamente, avevano ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, in quanto la predetta struttura non risultava "autonoma", non faceva capo al singolo professionista, ma a un soggetto terzo, quale la società xxxxxxx srl.
Secondo i Supremi Giudici, la censura merita accoglimento. Infatti, secondo l'insegnamento della Corte, ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo.
Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012, ordd. nn. 4080/17, 2448/17); pertanto, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 17566/16).
Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno ritenuto sussistere un'idonea struttura organizzativa imputabile al contribuente, benché la stessa facesse capo a strutture terze, senza verificare se vi fossero elementi sintomatici del ruolo organizzativo assunto da professionista nell'ambito di tali strutture, in quanto socio e amministratore della predetta società. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari