Prescrizione bollo auto. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Prescrizione bollo auto. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Prescrizione bollo auto. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13819/2018, si è occupata, nuovamente, della prescrizione del bollo auto.

Secondo i Supremi Giudici, il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (Cass. sez. un. n. 23397/16).

 Secondo la Corte, pertanto, i giudici d'appello si sono discostati dal superiore principio, in quanto, hanno ritenuto che la scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto della riscossione mediante ruolo o comunque, riscossione coattiva, non producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma determinasse anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale, secondo le previsioni dell'art. 2953 c.c., ma ciò erroneamente, in quanto, la prescrizione è fissata, anche una volta che la cartella sia divenuta definitiva, dalla legge regolativa del tributo, ad eccezione del caso nel quale il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo.

 Pertanto, la prescrizione è più breve di quella decennale, se la legge istitutiva del tributo così stabilisca (nel caso di specie, triennale, in tema di tassa auto), mentre, è ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., se non è previsto un termine di prescrizione del tributo più breve (cfr. Cass. ord. n. 20883/17, 21579/17)

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari