Ai numeri delle cartelle indicati nell'avviso di ricevimento puņ attribuirsi fede privilegiata? Avv. Francesco Cotrufo

Ai numeri delle cartelle indicati nell'avviso di ricevimento puņ attribuirsi fede  privilegiata? Avv. Francesco Cotrufo

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15261/2018, ha testualmente affermato che ove l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c. c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. 

Nel caso in esame, indubitabilmente, all'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all'agente postale, posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale,.. .sono predisposti dagli interessati.

 Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che l'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce (D.P.R. n. 655 del 1982, art. 7) e che l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario (art. 8 comma 1 del suddetto D.P.R.), provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata (art. 8, comma 2), comporta che le indicazioni dell'avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova.

 Per i motivi sopra esposti, secondo la Corte, altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia- Romagna, cui va rinviato il giudizio, previa cassazione della sentenza impugnata, dovrà, per conseguenza, valutare le suddette indicazioni, al fine di verificare se l'agente per la riscossione abbia soddisfatto anche in via presuntiva l'onere probatorio su di lui incombente e se, per conseguenza, spetti al contribuente provare di essersi trovato nell'impossibilità di prendere cognizione degli atti"; che, in definitiva, la CTR avrebbe dovuto esaminare quali elementi oggettivi avrebbero potuto, in tesi, corroborare le risultanze dell'avviso di ricevimento - in sé equivoche, giacché alla trascrizione dei numeri identificativi di più cartelle si contrapponeva la mancata indicazione dell'invio multiplo – in modo da fondare il fatto noto su cui costruire la presunzione (Sez. 3, n. 3703 del 09/03/2012);

 Avv. Francesco Cotrufo – avvocato e commercialista del foro di Bari