Opposizione all'esecuzione, condanna alle spede dell'agente della riscossione e principio della causalità. Avv. Francesco Cotrufo

Opposizione all'esecuzione, condanna alle spede dell'agente della riscossione e principio della causalità. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con l’ Ordinanza n. 13537/2018, si è occupata della condanna alle spese dell’agente della riscossione, nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione. 

Il giudizio sottoposto alla decisione della Corte ha preso le mosse da una opposizione a cartella di pagamento, con la quale l'opponente si dolse di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione; tale opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta, secondo i Supremi Giudici, nei confronti dell'agente della riscossione; questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso, come già ritenuto dalla Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3101 del 6.2.2017, nello stesso senso, peraltro, si vedano altresì Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6954 del 20.32018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2996 del 7.2.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2993 del 7.2.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1110 del 18.1.2018); 

la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore (ai sensi dell'art. 39 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112), quando l'opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore o creditore

aggiungasi che al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore d'una pretesa esattoriale, il quale è già assoggettato ad un regime di particolare sfavore rispetto all'esecuzione ordinaria — in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto a promuovere per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari