Prescrizione delle sanzioni ed interessi di natura tributaria. Avv. Francesco Cotrufo

Prescrizione delle sanzioni ed interessi di natura tributaria. Avv. Francesco Cotrufo

Prescrizione delle sanzioni ed interessi di natura tributaria. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15259/2018, si è occupata della prescrizione delle sanzioni ed interessi di natura tributaria. Rileva la suprema Corte che, è principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

 Pertanto, secondo la Corte, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016); che, pertanto, solo in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo non sono applicabili i termini di decadenza amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne abbia confermato la legittimità (Sez. 5, n. 16730 del 09/08/2016);

 

Avv. Francesco Cotrufo – avvocato e commercialista del foro di Bari

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