Cartella di pagamento: consegna al padre convivente inesistente senza invio di raccomandata informativa per mezzo del servizio postale universale. Avv. Iris Maria Ruggeri
Cartella di pagamento: consegna al padre convivente inesistente senza invio di raccomandata informativa per mezzo del servizio postale universale.
Con sentenza n. 618 dep. il 28.05.2018, la CTP di Caltanissetta ha statuito che “… La doglianza relativa all’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento impugnata è … fondata e deve essere accolta , restando da ciò assorbito l’esame delle restanti censure.
Ed invero, come di recente rilevato da Cass. n. 2262/2013 e n. 27021/2014 - e già prima da Cass. n. 11095/08 - il D. Lgs. n. 261 del 1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (D. Lgs. cit., art. 4, comma 5 nel testo vigente al 14.10.2010, data di scadenza del termine per proporre l'opposizione in esame).
Ne consegue che, nelle predette procedure, la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale, vale a dire all'Ente Poste, non sono assistite dalla funzione probatoria che il D. Lgs. cit., art. 1, lett. i) ricollega alla nozione di invii raccomandati. Tale modalità di notifica è stata dalla Corte di Cassazione ritenuta giuridicamente inesistente (Cass. n. 22375/06; Cass. n. 20440/06).
Ciò posto, è incontroverso tra le parti che la cartella impugnata è stata notificata dal messo al padre convivente del ricorrente e che la susseguente raccomandata informativa è stata spedita non a mezzo del servizio postale universale, ma dal Consorzio Stabile Olimpo, cui Riscossione Sicilia si è rivolto per provvedere alla notifica.
Tale notifica, sulla base delle considerazioni che precedono, va ritenuta inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento impugnata va annullato”.
Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania
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