Disconoscimento della conformitą della copia fotostatica e della sottoscrizione. Ordinanza interlocutoria della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Disconoscimento della conformitą della copia fotostatica  e della sottoscrizione. Ordinanza interlocutoria della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Con l’Ordinanza interlocutoria n. 15690/2018, la Suprema Corte si è occupata del disconoscimento della sottoscrizione.

 La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguarda l'interazione fra il disconoscimento della conformità della copia fotostatica al documento originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., e il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione dello stesso documento, ex art. 214 cod. proc. civ.

 In particolare, poiché il Sig..xxxx aveva disconosciuto sia la conformità della copia della polizza fideiussoria rispetto all'originale, sia l'autenticità della propria sottoscrizione, egli sosteneva che, in ordine logico, la società xxxxxxxxx dapprima avrebbe dovuto superare l'eccezione di difformità della copia all'originale, producendo quest'ultimo, e solo in seconda battuta avrebbe potuto richiedere la verificazione della sottoscrizione.

 Ciò in quanto l'istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. concerne soltanto i documenti originali o le copie non disconosciute. Sicché, qualora sia stata prodotta in giudizio solamente la copia fotostatica del documento, disconosciuta come falsa o, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle parti può proporre l'istanza di verificazione (Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216; v. pure, non massimata Sez. 2, Sentenza n. 14804 del 30/06/2014).

 In sostanza, da ciò deriverebbe l'inammissibilità dell'istanza di verificazione di autenticità della sottoscrizione proposta in relazione ad una copia fotostatica di cui sia stata disconosciuta la conformità al documento originale.

Inammissibilità resa ancora più palese, nel caso in esame, dalla circostanza che il tribunale non si sarebbe pronunciato sul disconoscimento ex art. 2719 cod. civ.

 Il ricorrente parte dalla premessa - ripetutamente affermata dalla Suprema Corte - secondo cui, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874).

 Da ciò trae l'ulteriore conseguenza che, avendo egli disconosciuto la sottoscrizione della polizza fideiussoria già con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società …. avrebbe dovuto produrre l'originale della citata polizza entro i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

 Poiché l'originale della polizza è stato invece prodotto solo dopo la scadenza dei predetti termini (ed esattamente alla prima udienza successiva allo scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie, con la quale veniva disposta la consulenza d'ufficio grafologica), tale produzione dovrebbe ritenersi tardiva e quindi l'istanza di verificazione doveva essere rigettata per mancanza del proprio oggetto.

 Per la Suprema Corte, entrambe le censure prospettano questioni di diritto di particolare importanza in considerazione del carattere di novità e rilevanza nomofilattica. Per tali motivi, secondo la Corte, ricorrono le condizioni per disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 www.studiocotrufo.it