Condono previdenziale, riconoscimento del debito e prescrizione. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Condono previdenziale, riconoscimento del debito e prescrizione. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Condono previdenziale, riconoscimento del debito e prescrizione. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 15850/2018, si è occupata del rapporto tra istanza di regolarizzazione contributiva( condono previdenziale ndr) e riconoscimento del debito. In particolare, il ricorrente lamentava lamenta la violazione dell'art. 2944 c.c. per avere ritenuto il collegio giudicante che la presentazione di istanze di regolarizzazione contributiva costituisse atto di riconoscimento del proprio debito nei confronti dell'Ente di Previdenza. 

In particole, i giudici di secondo grado, hanno fondato il rigetto della svolta eccezione di prescrizione sul rilievo dell'avvenuta presentazione di due domande di regolarizzazione contributiva le quali costituirebbero un riconoscimento di debito, valido ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cc. 

Secondo gli Ermellini, tale conclusione della Corte territoriale, è tuttavia contraria al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7623/2000; 14845/2004; 14069/2007; 10715/2010), secondo cui la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e non è quindi idonea ad interrompere la prescrizione, ma, innescando una procedura di recupero dei contributi, costituisce una "procedura già iniziata", che rende applicabile il previgente termine decennale di prescrizione conseguenza, quest'ultima, che rileva in questa sede stante la applicabilità del termine di prescrizione decennale per i contributi afferenti il 1994 e il 1995 e di quella quinquennale per i contributi afferenti il 2006.

 Le Sezioni unite della Corte, componendo un contrasto insorto all'interno della Sezione lavoro in ordine al regime transitorio applicabile in tema di riduzione da decennale a quinquennale del termine di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, hanno affermato che la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 10 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente (v.Cass., Sez.U. 7 marzo 2008, n.6173 e successive conformi). 

Trovandoci di fronte ad una "procedura già iniziata" per effetto della domanda di regolarizzazione, la prescrizione è rimasta decennale per i contributi afferent i il 1994 e il 1995.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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