Tassazione del riconoscimento del debito. Imposta fissa o proporzionale? Parola alla Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Tassazione del riconoscimento del debito. Imposta fissa o proporzionale? Parola alla Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Tassazione del riconoscimento del debito. Imposta fissa o proporzionale? Parola alla Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con l’ Ordinanza n. 481/2018, si è occupata della tassazione dell’atto di riconoscimento del debito. I Supremi Giudici osservano come la ricognizione (o riconoscimento) di debito, insieme con la promessa di pagamento trova la sua compiuta disciplina nell'art. 1988 del codice civile. Con la ricognizione di debito, il debitore di un rapporto obbligatorio (cosiddetto "rapporto fondamentale" o "sottostante") dichiara di riconoscere l'esistenza del debito, dispensando il creditore a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza del quale si presume fino a prova contraria.

 Nel caso sottoposto alla Corte, infatti, la ricognizione di debito era stata prodotta e menzionata nel ricorso al fine di avvalorare l'esistenza dei crediti professionali per i quali veniva esercitata l'azione monitoria, non apportando, dunque, alcuna innovazione rispetto all'obbligazione contratta; essa ha, pertanto, natura "puramente dichiarativa", non modificando la sfera patrimoniale del debitore che lo sottoscrive (e tanto meno quella del creditore che lo riceve) ma si limita a confermare un'obbligazione già esistente (Sez. 5, n. 1132 del 19/1/2009, Rv. 606491).

 Inoltre, nel caso esaminato, (a differenza ad es. di quelle assistite da fideiussione dove le obbligazioni sono duplici: quella del debitore principale e quella c.d. accessoria), l'obbligazione è unica, nascente dall'attività professionale svolta dallo Studio legale (soggetta ad IVA) e per la quale è stata richiesta l'emissione del D.I., poi oggetto di tassazione.

 Nel caso in esame, nella determinazione dell'imposta dovuta, è errato avere applicato l'aliquota del 3% del valore della scrittura medesima, riferendosi alla norma di cui all'art. 9, Tariffa, Parte prima, del D. Lgs. n. 131/1986 agli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

 Invece, con riguardo alla mera ricognizione di debito (va ribadito, infatti, che si tratta di mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, per cui la medesima non ha creato una nuova obbligazione, ma semplicemente riconosciuto ex post gli effetti economici di quegli atti), è applicabile la norma dell'art. 4, Tariffa, Parte seconda, DPR 26.4.1986, n. 131, concernente le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Detta tipologia di atti, in forza della norma appena richiamata, scontano l'imposta in misura fissa (Euro 200,00), e non nella misura del 3%, come preteso dall'Ufficio. Essendo l'operazione sottostante già risultata soggetta ad IVA, l'imposta di registro va applicata in misura fissa (in caso di registrazione), per il principio della alternatività tra IVA e imposta di registro (ex art. 40 del TUR) (Sez. 5, n. 24804 del 23/10/2014, n.m.; Sez. 5, n. 24107 del 12/11/2014, Rv. 633623).

 Peraltro, ricordano i Supremi Giudici, la tesi della non applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale pare trovare conferma anche nel fatto che il R.D. n. 3269/23 (poi sostituito dal d.P.R. n. 131/86) citava espressamente la ricognizione del debito nella Tariffa ad esso allegata, assoggettandola all'imposta di registro proporzionale. Per contro nella Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86 non è stata ripresa la suddetta citazione, il che può anche essere interpretato quale intenzione del legislatore di voler escludere la ricognizione del debito da quelle assoggettabili a imposta di registro in misura proporzionale.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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