Reati tributari, rateazione e sequestro preventivo in capo alla società e/o all'amministratore. Avv. Francesco Cotrufo

Reati tributari, rateazione e sequestro preventivo in capo alla società e/o all'amministratore. Avv. Francesco Cotrufo

Corte di cassazione 28745/2018

 Secondo la Suprema Corte, irrilevante ai fini della revoca o della riduzione del sequestro è stato correttamente ritenuto l'accordo transattivo concluso con l'amministrazione finanziaria.

Invero, come affermato dai Supremi Giudici, la previsione di cui al comma secondo dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015), secondo cui la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti dal decreto medesimo "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", si riferisce ai soli casi di obbligo assunto in maniera formale, tra i quali rientra l'ipotesi di accordo, raggiunto con l'Agenzia delle Entrate, per il pagamento rateale del debito di imposta. (Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016 - dep. 11/02/2016, Orsetto, Rv. 266037);

 Tale previsione, tuttavia, non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti (Sez. 3, n, 5728 del 14/01/2016 - dep. 11/02/2016, Orsetto, Rv. 266038), ovvero in presenza di un piano rateale di versamento, sia pure limitato agli importi non ancora corrisposti (Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016 - dep. 06/10/2016, Vitale, Rv. 268081). E difatti la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa esplichi i propri effetti qualora il versamento "promesso" non si verifichi.

 Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che la rateizzazione è appena all'inizio e la difesa non ha prodotto sufficienti elementi per determinare l'eventuale importo entro cui dovrebbe essere ridotto il provvedimento ablatorio, fermo restando, peraltro, che le somme dì denaro e i beni sequestrati risultano, nel complesso, di gran lunga inferiore alla somma evasa, pari a 2.884.788,95 euro.

 Il provvedimento impugnato non è nemmeno censurabile laddove ha stimato irrilevante la circostanza che la società vanterebbe crediti per 5.538.695,58 euro. E difatti, con motivazione logica, il Tribunale ha osservato che, in relazione a detti crediti, non vi è alcuna evidenza della loro natura certa, liquida ed esigibile, essendosi la difesa limitata a produrre un "elenco di pagamenti" da ricevere, a firma del nuovo amministratore della società, che, pertanto, anche in relazione alla natura cautelare della delibazione, non incide sui presupposti del disposto sequestro.

 Infine, si osserva che il Tribunale ha correttamente motivato in relazione al sequestro ad oggetto beni di società, interessate dal provvedimento cautelare, diverse dalla Srl.

Invero, va ribadito il principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata {Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 - dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che, in caso di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018 - dep. 07/03/2018, Rubino, Rv. 272238).

Nel caso in esame, essendo risultato in parte incapiente il sequestro diretto del profitto del reato, operato in danno della Srl, il sequestro è stato correttamente esteso "per equivalente" ai beni nella disponibilità delle persone fisiche che hanno ricoperto cariche direttive in seno alla società.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari