Omessa dichiarazione dell’indagato di beni detenuti all’estero da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi. Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Omessa dichiarazione dell’indagato di beni detenuti all’estero da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi. Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Tassazione sostitutiva: l’omissione
è comunque sottrazione fraudolenta
Non si configura reato solo se la simulazione è finalizzata a non pagare debiti diversi da quelli riferiti alle imposte sui redditi o all’Iva e a relativi interessi o sanzioni
Tassazione sostitutiva: l’omissione|è comunque sottrazione fraudolenta
La pronuncia della Corte di cassazione in commento (n. 14007/2018) ritiene configurabile il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte prescritto e punito dall’articolo 11 del Dlgs n. 74/2000 (forse nella versione vigente a seguito della modifica apportata dall’articolo 29, comma 4, del Dl 31 maggio 2010, n. 78) anche in ipotesi di omessa dichiarazione dell’indagato di beni detenuti all’estero da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi.
 
La difesa del contribuente aveva eccepito che il reato di cui all’articolo si applica soltanto a coloro che si sottraggono al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte mediante alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Nel caso di attività finanziarie non dichiarate allocate all’estero, invece, secondo la tesi dell’indagato, poteva riscontrarsi un illecito meramente amministrativo, poiché l’imposta eventualmente evasa sarebbe quella prevista dall’articolo 18, comma 19, del Dl n. 201/2011 oppure l’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista dall’articolo 13-bis del Dl n. 78/2009, per le somme detenute all’estero.
 
L’inapplicabilità di tale tesi viene motivata dalla sentenza del Supremo collegio in rassegna dalla propria giurisprudenza sul bene giuridico tutelato dall’articolo 11 della legge penale tributaria del 2000 rinvenuto nella riscossione delle imposte sui redditi e l’Iva come ben espresso, nella decisione di legittimità citata da questa in nota, 12 settembre 2013, n. 37389.
Tale pronuncia aveva escluso il reato in relazione a debiti per ritenute sul reddito da lavoro dipendente, verso l'Inps e verso Equitalia per rateizzazioni, mentre nel caso oggetto della sentenza in commento si tratta di trasferimento di somme presso un conto corrente acceso presso un istituto di crediti di uno Stato col quale non sussiste un Trattato per la tutela della riscossione deli tributi (nel caso di specie, Dubai).
 
Tale comportamento, per il Tribunale di Milano, adito per verificare la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme all’estero, va qualificato come compimento di atti fraudolenti sui propri beni, volti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, sicuramente ostacolata dalla esterovestizione dei beni in questione.
 
La Corte regolatrice del diritto, con la sentenza in nota, conferma quanto deciso dal Tribunale non soltanto in riferimento all’elemento soggettivo del reato in questione, ma soprattutto che per l’articolo 12, comma 2, del Dl n. 78/2009, si presumono costituiti con redditi sottratti alla tassazione tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute da cittadini in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (“paradisi fiscali”).
Infatti, viene dai giudici di legittimità evidenziato che l’occultamento delle somme all’azione di accertamento, verifica e controllo fiscale, “abbia sottratto alla imposizione tributaria da operare su di essi ingenti redditi maturati nello svolgimento della sua attività di farmacista e non dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi e che analoga destinazione abbiano avuto somme da lui riscosse a titolo di iva e non riversate allo Stato”.
 
La Corte suprema non affronta direttamente la questione dell’inapplicabilità o meno del reato di sottrazione fraudolenta in presenza di imposta sostitutiva dell’Irpef (nel caso di specie, quella disciplinata dall’articolo 13-bis del Dl del 2009), probabilmente soltanto perché la mancata richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del contribuente legittima l’evasione dell’Irpef.
 Fonte
www.fiscooggi.it
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
pubblicato Lunedì 2 Luglio 2018