Sono pignorabili le quote di Tfr di dipendenti pubblici o privati? Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Sono pignorabili le quote di Tfr di dipendenti pubblici o privati? Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Sono pignorabili le quote di Tfr di dipendenti pubblici o privati? Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 19708/18, ha fissato un importate principio di diritto secondo il quale,  anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo 252/05, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al fondo di tesoreria dello Stato presso l’Inps o conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’articolo 547 Cpc.

Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale 99/1993 e 225/7.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari