Tribunale Torre Annunziata n.1409-2018-La notifica della cartella via pec deve sempre avvenire in file "p7m" a pena di nullita' insanabile

Tribunale Torre Annunziata n.1409-2018-La notifica della cartella via pec deve sempre avvenire in file

Tribunale Torre Annunziata n.1409-2018-La notifica della cartella via pec deve sempre avvenire in file "p7m" a pena di nullita' insanabile

Tribunale Torre Annunziata n.1409-2018-La notifica della cartella via pec deve sempre avvenire in file "p7m" a pena di nullita' insanabile 

 

Per completezza si precisa altresì che la censura mossa da parte attorea sulla      violazione dell'art.22 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005,rubricato "copie informatiche di documenti analogici" è          fondata.          
La Agenzia delle Entrate  non ha fornito la prova della conformità del documento inoltrato mediante Posta Elettronica Certificata.

Invero, Il file pdf mera copia informatica/digitale dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale. Inoltre, Agenzia delle Entrate            a, nel corso di tutto il giudizio trasmesso dall'agente della a costituisce una non ha prodotto nemmeno il documento originale, inoltrato via PEC, lasciando oggettivamente incerto il contenuto dell'atto notificato.            
In ogni caso, la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi l'estensione file .p7m poiché solo in tal caso si sarebbe stati di fronte ad un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza (CTR Campania n.9464/11/17).           
Inoltre, è doveroso segnalare che la normativa in tema di notifica a mezzo PEC dispone:             

1)        Il soggetto che vuole effettuare una notifica deve essere in possesso di una casella PEC comunicata ad uno dei pubblici registri.          

2)        L'indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC dovranno essere presenti nei pubblici elenchi (art. 16 ter D.L. n        . 179/12).

            
3)        Il campo "oggetto" della PEC dovrà obbligatoriamente indicare, così come previsto dall'art. 3 bis, comma 4, L.n. 53/94, la seguente frase: "notificazione ai sensi della
legge n. 53 del 1994".           

4)        L'art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone            che la PEC debba contenere, su documento informatico separato, la relata di notificazione (creata con word, open office ecc. trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente) e l'attestazione di conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici dei file allegati alla PEC nel rispetto delle modalità indicate dal comma 3 dell'art. 16 undecies del DL. 179/12 entrato in vigore il giorno 21 agosto 2015 a seguito della pubblicazione della L. 132/15 che ha convertito in   legge,
con modificazioni, il DL. 83/15 e dell'articolo 1 comma 3 del decreto 28 dicembre 2015.            
Una volta ultimata la relata di notificazione, trasformata in PDF testuale senza scansione, prima di essere allegata alla PEC, deve essere "firmata" con firma           digitale.

            
L'art.3 -Bis, I comma, della Legge n.53/1994 prevede che la notifica di un atto: "           si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

Avv.Giuseppe MAPPA - Foro di Taranto