Ctp di Bari: sulla deducibilita` dei costi di sponsorizzazione. Dott.ssa Marianna Visceglia

Ctp di Bari: sulla deducibilita` dei costi di  sponsorizzazione. Dott.ssa Marianna Visceglia

Ctp di Bari: sulla deducibilita` dei costi di sponsorizzazione. Dott.ssa Marianna Visceglia

Ctp di Bari: sulla deducibilita` dei costi di  sponsorizzazione. Dott.ssa Marianna Visceglia

Ctp di Bari, sentenza n. 2216/2018 del 05.10.2018

Presidente: Dott. Finocchi Leccisi Federico   Relatore: Dott. Molfetta Angelo – Giudice: Dott.ssa Piliego Alessandra.

Il Caso

Il titolare di un esercizio commerciale, rappresentato e difeso dall’ Avv. Francesco Cotrufo, proponeva ricorso dinnanzi alla C.T.P. di Bari avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione dei costi di sponsorizzazione.

In particolare, l’Ufficio contestava la mancata tracciabilità dei pagamenti, la genericità ed antieconomicità della prestazione priva del requisito della certezza e dell’inerenza all’attività svolta.

La parte ricorrente, contestualmente alla richiesta di annullamento dell’atto, ribadiva l’effettività della prestazione, la regolarità dei pagamenti effettuati in contanti nei limiti della normativa antiriciclaggio, l’infondatezza dell’eccepita anti economicità.

La decisione

Alla luce delle premesse appena effettuate, il Collegio ha statuito che, dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, sono ricavabili riscontri idonei a provare la destinazione della prestazione che la regolare contabilizzazione delle fatture “per scopi pubblicitari e prestazioni promozionali”.

Il collegio, inoltre, ribadisce che l’art. 90, co. 8, della L. 289702 e della circolare n. 21/E/2003, riguardanti le erogazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche, introducono, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione c.d. assoluta circa la natura di spese di pubblicità delle somme erogata, purché venga rispettato il limite di importo annuo di €200.000 per la promozione dell’immagine. Da quanto detto è possibile consentirne la deducibilità. 

In ordine, poi, alla mancata tracciabilità dei pagamenti, il collegio ritiene che, il pagamento in contanti e nei limiti di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio, consente di superare ogni avversa eccezione dell’ufficio in tal senso.

 Per quanto concerne l’ antieconomicità e non congruità della spesa effettuata contestata dall’ufficio, il Collegio, tenendo conto delle situazioni economiche pluriennali incrementative del fatturato depositate dalla parte ricorrente, ha ritenuto il “costo della pubblicità un buon investimento per incrementare le vendite”. 

Infine, per quanto riguarda il requisito dell’inerenza dei costi, il Collegio ha rilevato che tale concetto non può essere correlato esclusivamente al conseguimento dei ricavi, bensì all’attività dell’impresa nel suo complesso (Cfr. Cass. 6548/2012).

Il collegio, ritenendo sussistenti e soddisfatti tutti i requisiti di cui sopra, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento e ha disposto il contestuale annullamento dell’atto impugnato.

Dott.ssa Marianna Visceglia del foro di Bari