La responsabilità penale raddoppia gli ordinari termini di accertamento

La responsabilità penale raddoppia gli ordinari termini di accertamento

La responsabilità penale raddoppia
gli ordinari termini di accertamento
Nel caso in cui dai controlli emerga una violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 cpp, diventano dieci gli anni a disposizione per concludere la verifica
La responsabilità penale raddoppia|gli ordinari termini di accertamento
Il contribuente che non esibisce alla Guardia di finanza le scritture contabili obbligatorie, con l’intento di celare le sue illecite condotte fiscali, incorre nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000), anche se il controllo è avvenuto oltre il termine fissato dagli articoli 43, Dpr 600/1973, e 57, Dpr 633/1972, e anche se è stato possibile ricostruire il risultato economico dell’impresa attraverso documenti reperiti presso terzi.
È quanto affermato dalla Corte suprema, con la sentenza n. 48269 del 23 ottobre 2018.

 
La vicenda processuale
La Corte di appello conferma la condanna di primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’articolo 10 del Dlgs 74/2000.
Propone ricorso in cassazione l’imputato, il quale lamenta sia l’insussistenza dell’elemento soggettivo che di quello oggettivo.
In particolare, per la difesa, il reato contestato va escluso nel caso in cui sia possibile, come nella specie, ricostruire con altri documenti il risultato economico dell’impresa.
Altresì, la difesa asserisce che, ai fini fiscali, i documenti rilevanti ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa in esame vanno conservati per il termine ordinario di accertamento ovvero i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva di riferimento, per cui gli operanti, in occasione del controllo avvenuto nel 2013, non avrebbero potuto richiedere i documenti fiscali riferiti alle annualità 2006-2007.
 
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, nel considerare infondate le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e aderendo a precedenti giurisprudenziali di legittimità, ritiene configurabile, nell’ipotesi all’esame, il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili.
 
Fonte
Autore
Dora De Marco
pubblicato Giovedì 8 Novembre 2018