Spedizione del ricorso in busta chiusa. Conseguenze. Avv. Francesco Cotrfuo

Spedizione del ricorso in busta chiusa. Conseguenze. Avv. Francesco Cotrfuo

Spedizione del ricorso in busta chiusa. Conseguenze. Avv. Francesco Cotrfuo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 19580 del 24.07.2018, ha statuito che nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata.

Nessuna sanzione di inammissibilità è comminata dalla legge per il mancato deposito del fascicolo con i documenti indicati in ricorso e, segnatamente, della copia dell'atto impugnato. Infatti, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell'art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato .

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari