La prova documentale di aver contratto un mutuo e’ sufficiente ai fini della prova contraria da rendere dal contribuente nell’attivita’ di accertamento . Avv. Francesco Cotrufo

La prova documentale di aver contratto un mutuo e’ sufficiente ai fini della prova contraria da rendere dal contribuente nell’attivita’ di accertamento . Avv. Francesco Cotrufo

Cass. 149-2019- La prova documentale di aver contratto un mutuo e’ sufficiente ai fini della prova contraria da rendere dal contribuente nell’attivita’ di accertamento: 

La Suprema Corte, con la sentenza n. 149/2019, ha ribadito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che "a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

 In sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

 In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso,previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero' pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018; Sez.5, n. 1510 del 20/01/2017);

Nel caso di specie, secondo i Supremi Giudici, è  corretta l'affermazione della CTR che "la documentazione prodotta dal contribuente (ricorso al credito al consumo e bancario) sia sufficiente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l'acquisto del motociclo", giacché, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva (Sez. 5, n. 4797 del 24/02/2017);

In altri termini, è sufficiente la prova della sussistenza del mutuo, senza la necessità di dover dimostrare anche le motivazioni dell'erogazione e le garanzie che la supportano.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari