Nullo l’atto di appello proposto dal nuovo Concessionario avvalendosi di Avvocato del libero Foro – Condizioni per la validita’ della procura ad litem

Nullo l’atto di appello proposto dal nuovo Concessionario avvalendosi di Avvocato del libero Foro – Condizioni per la validita’ della procura ad litem

  Corte di Appello di Bari n. 2189\2018 - Nullo l’atto di appello proposto dal nuovo Concessionario avvalendosi di Avvocato del libero Foro – Condizioni per la validita’ della procura ad litem

Avv.Giuseppe MAPPA – Foro di Taranto – mail :avvmappa@hotmail.it Tel.099\8884179

             La Corte di Appello di Bari, facendo proprie la statuizione emessa dalla Suprema Corte n. 28864\2018 ed altre, conferma che la costituzione in giudizio ( e\o l’atto di gravame) proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e’ nullo ove non rispetti determinate condizioni e presupposti ,senza neppure possibilita’ alcuna di sanare tale illegittimita’ ai sensi dell’art. 182 c.p.c.

- Fondata è invece la seconda eccezione preliminare .

Ed invero (Cass, n. 28684/2018) la decisione dell'Agenzia di Riscossione (subentrata ad Equitalia) di avvalersi, come nella specie, di un avvocato del libero foro per la difesa in giudizio, per essere valìda presuppone, in linea generale:

a) cbe si sia in presenza di un "caso speciale";

b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata , delibera dell'organo deliberante;

c) che tale delibera sia sottoposta agli organi d.i   vigilanza (per casi analoghi, v: Cass. civ., sez. un., 20-10-2017, n.24876; Cass. 9, maggio 201 l, n. 10103; Cass. 23 marzo 2011, n. 6672; Cass. 13 maggio 2016, n. ·   9880);

d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi (vedi: Cass. 14 ottobre 20 l l, 11. 21296; Cass. 1O giugno 201O, n. 13968 ; Cass. 17 maggio 2007, n. 11516; Cass. 2 maggio 2007, n.

10099; Cuss. SU 16 giugno 2005, n. 12868).

In sintesi, laddove, il mandato all'avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell'organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgènza (oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale);), tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall' ar t. 1 25 cod. proc. civ. (a  mente del quale la procura al difensore, v. secondo comma, può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata) (arg. ex Cass. SU l 3 giugno 2014, n. I 3431; Cass. 11 giugno 2012, 11. 9464; Ca8s. 4 apr* 201·7, n. 8741).

Si tenga conto infatti che (Cass. S.U. n. 13431 /2014) non sarebbe utile neppure la concessione di un termine per regolarizzare la procura ex art 182 cpc posto che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica), siccbè (Cass. n. 17697 /2013) l'eventuale ratifica degli atti compiuti dal "falsus procurator" - non operando nel campo processuale, né, fuori dal caso previsto dall'art. 125 cod. proc. civ., in caso di procura alle liti   - non comporta la sanatorìa delle decadenze nel frattempo intervenute .

In termini v. da ultimo, a11cora, Cass. n. 28741 /2018: l'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi dcll'art.l d.1. 193/16, conv.in I. 225 /16 non determina interruzione dei processi pendenti né necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione; inoltre, qualora il nuovo ente …… si limiti a subentrare cx lcge negli .effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell' attività difensiva   espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente, qualora invece il nuovo ente  si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l'oneree, pena la nullità del mandato

difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato, laddove tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art 1, co.5 ed 8 d. I. 193/16, conv,in l. 225 /16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'a1t. 11 1.103/79).

L'appello dell'Agenzia delle Entrate, non essendo stato documentato quanto sopra, è dunque inammissibile.