Cass-1795-2019 - Differenza tra spese di rappresentanza e pubblicità. Avv. Francesco Cotrufo

Cass-1795-2019 - Differenza tra spese di rappresentanza e pubblicità. Avv. Francesco Cotrufo

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

La Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1795/2019, (causa patrocinata dal nostro associato Avv. Claudio Lucisano del foro di Roma), si è occupata, nuovamente, della differenza tra spese di rappresentanza e pubblicità.  

In particolare, secondo i Supremi Giudici costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta, e ciò sebbene, con riguardo alla speciale tipologia di spesa, qualche oscillazione del quadro giurisprudenziale non sia del tutto mancata, per esempio, in relazione alle spese sostenute per l'organizzazione di congressi e convegni di breve durata, che in passato erano state incluse tra le spese pubblicitarie (cfr. Cass. nn. 25053/2006; 15268/2000), mentre successivamente sono state ricondotte stabilmente alle spese di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 24932/2013; 2276/2011; 21270/2008; o ancora rispetto alle spese per i pranzi offerti alla clientela, talora intese come spese di pubblicità se sussista una diretta finalità promozionale di incremento delle vendite (cfr. Cass. nn. 10959/2007; 7803/2000) e, più di recente, insieme alle spese di alloggio, considerate invece puramente e semplicemente come spese di rappresentanza (cfr. Cass. n. 9715/2015 è d'uopo al contempo evidenziare — in questo sostanziandosi un aspetto della questione che la Suprema Corte non ha mancato di ricordare sottolineando, con diretto riferimento al principio di inerenza che governa tanto nella disciplina dell'IVA che in quella delle imposte dirette il meccanismo della detraibilità/deducibilità, che entrambe le tipologie di costi debbono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell'impresa» (cfr. Cass. n 9567/2007) — l'orientamento a suo tempo espresso dal soppresso Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, che, nel prendere posizione sull'argomento nel proprio parere n.16 del 16.5.2006, è venuto significativamente ad affermare che “se tra i costi e i ricavi esiste uno stringente legame eziologico non si verte nell'ambito delle spese di rappresentanza o pubblicità, bensì in quello dei componenti negativi di reddito direttamente afferenti l'attività d'impresa, in quanto tali interamente deducibili dal reddito”.

 Né infine va taciuto, poiché si iscrive indirettamente in questo stesso ordine di idee, il fatto che anche la giurisprudenza comunitaria, attinta in ordine all'applicabilità dell'art. 6, par. 2, n 2 della Dir CEE 388/77, trasfuso ora nell'art. 26, par. 1, lett. b) della Dir CEE 112/06 — che assimila alle prestazioni di servizi a titolo oneroso le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa — ad una fattispecie in cui era in discussione la detraibilità dell'imposta sulla somministrazione gratuita di pasti effettuata nei rapporti d'affari durante le riunioni di lavoro, ha avuto modo di chiarire che onde venire a capo della questione occorra, «in primo luogo, esaminare se la fornitura a titolo gratuito di pasti da parte delle mense d'imprese nei rapporti d'affari durante le riunioni di lavoro costituisca una prestazione di servizi effettuata dal soggetto passivo per scopi estranei alla sua impresa» (cfr. C. &List. 11.2.2008, C- 371/07, Danfoss).

 

COTRUFO & PARTNERS
Avvocati e Commercialisti
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