Ctp Messina 603-2019 – Bollo Auto prescrizione tre anni -

Ctp Messina  603-2019 –  Bollo Auto prescrizione tre anni -

Ctp Messina  603-2019 –  Bollo Auto prescrizione tre anni

 

La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.P.R. 5-2-1953 n.39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9- 1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti; la norma prevede altresì che I'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli . Ora il D.P.R. n.39 del 1953 all'art. 5 prevede che la tassa è stabilita in ragione di un anno solare e che il pagamento può avvenire per anno solare , Per quadrimestri con scadenza 1 gennaio , 1 maggio e 1 settembre oppure a bimestri con scadenza 1 gennaio, I marzo, 1 maggio 1 luglio, 1 settembre e I novembre ; con successivo D. M. 18-9- 1962 , è stato disposto che le tasse possono essere pagate oltre che per I'anno solare e per uno o più bimestri  e fìno a due a cinque bimestri , con decorrenza dai detti periodi bimestrali fissi e con scadenza all'anno successivo a quello di pagamento del tributo. La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini , con le modalità e pel i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n.39 del 1953 e DM 18-9-1982).

 Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento per cui la awenuta prova dalla notifica dell'awiso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere |a prescrizione; per effetto della interruzione si \niz\a un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all' atto interruttivo. trattasi nella fattispecie di prescrizione breve per cui ui sensi dell'art. 2953 cod. civ. si prescrivono con il decorso di dieci anni i diritti per i quali la legge stabilisce un prescrizione più breve di dieci anni solo quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Nella fattispecie , parte ricorrente, il ricorrente  ……… ha impugnato la cartella di pagamento n. 2………….. relativa al bollo auto , per l’anno .d'imposta 2010 , notificatagli in data…..2016.

Deduceva, tra gli altri motivi ,la prescrizione della pretesa creditoria , poiché I'atto in questione gli era stato notificato oltre il termine triennale previsto dalla normativa sopra richiamata, in assenza della notifica dell'atto prodromico.

Si è costituita la Riscossione sicilia s.p.A., con memoria dei 24.01.2017 eccependo , tra I'altro, Ia carenza di legittimazione dell'Ente di Riscossione , il quale si limita a portare ad esecuzione il ruolo divenuto esecutivo con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un suo delegato , e non risponde di vizi che attengono all'attività impositiva . 

Si è costituita I'Agenzia delle Entrate con memoria di costituzione del 27.03.2017, eccependo di avere notificato l,atto prodromico , senza produrre alcuna documentazione al riguardo .Concludeva per il rigetto del ricorso. Il ricorso va pertanto accolto con I'annullamento dell,atto impugnato,per decorso del termine triennale entro il quale deve essere chiesto il pagamento della tassa in questione ,come sopra specificato, trattandosi di imposta ,anno 2010 e non vi è prova di atto interruttivo prima della notifica delta cartella di pagamento.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari