Cass 3145-19-Modalita’ di notificazione della sentenza all’INPS per la decorrenza del termine breve per la impugnazione. Avv. Francesco Cotrufo

Cass 3145-19-Modalita’ di notificazione della sentenza all’INPS per la decorrenza del termine breve per la impugnazione. Avv. Francesco Cotrufo

Cass 3145-19-Modalita’ di notificazione della sentenza all’INPS per la decorrenza del termine breve per la impugnazione 

 

Nelle controversie in cui è parte l'Inps, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione,la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo (art. 170 c.p.c.),per cui, ove l'Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il predetto termine breve (cfr. ex plurimis Cass. 1 8 2 6 7/2 0 1 55;4 5 5/2 O 1 2; 20412/2013; 7527/2010,8714/2009, 5924/2006; 17790/2003);

del pari deve ritenersi inidonea la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell'Istituto e, anziché del procuratore nominato in primo grado, di altri Avvocati dell'Ente non costituiti in giudizio,mancando l'indicazione dello specifico difensore della parte nel precedente grado di giudizio, necessaria affinché la notifica potesse ritenersi eseguita "al procuratore costituito" a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c.; ne consegue che, non possedendo la notifica della sentenza i requisiti di cui agli artt. artt. 285 e 170 c.p.c.,l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ex art. 327 c.p.c.;

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari