Cass. 3287-19 –Istanza di accertamento con adesione sottoscritta da ex amministratore- Inefficacia totale ai fini processuali

Cass. 3287-19 –Istanza di accertamento con adesione sottoscritta da ex amministratore- Inefficacia totale ai fini processuali

Cass. 3287-19 –Istanza di accertamento con adesione sottoscritta da ex amministratore- Inefficacia totale ai fini processuali – Avv. Giuseppe MAPPA-

Segnatamente, si contesta la legittimazione dell'amministratore cessato a far ritualmente valere l'istanza di accertamento con adesione che comporta, fra l'altro, un più favorevole termine di impugnazione.

Più precisamente, per quanto interessa il prosieguo, dagli atti emerge la seguente scansione temporale:

• L'avviso di accertamento è stato notificato il 2 maggio 2008 al sig. ……….., in allora legale rappresentante della ------------------------

• Il sig. ------------------------------ diveniva il nuovo legale rappresentante il 9 maggio o, comunque, il sig. ---------------- cessava dalla carica di amministratore della società il 13 maggio 2008;

• Il sig. --------------------------- proponeva istanza di accertamento con adesione in data 1° luglio 2008;

• La soc. ---------------------------- proponeva ricorso il 12 novembre 2008.

incontestato che alla data del 10 luglio 2008 il sig. ------------- non ricopriva (più) la carica di amministratore – legale rappresentante della soc. ricorrente e che non avevo né il potere,né l'interesse a proporre l'istanza di accertamento con adesione,non avendo la legittimazione a far valere un diritto spettante alla società (cfr. Cass. 19870/2004; 3035/2008; 29628/2008).

L'invito dell'Ufficio al contraddittorio non sana la carenza di legittimazione di chi non è (più) amministratore; né la scansione temporale fra la cessazione della carica (13 maggio) e la presentazione dell'istanza (1° luglio) è compatibile con l'errore scusabile, poiché vi erano i tempi ed i modi affinché il nuovo amministratore -entrato in carica pochi giorni dopo la notifica dell'accertamento, adottasse personalmente e legittimamente quanto di sua competenza.

L'invito al contraddittorio, peraltro di persona non legittimata ad impegnare la società, è sempre possibile come espressione del generale potere di autotutela, ma non atto a spiegare effetti sui termini processuali.