Pagamento parziale debito iscritto a ruolo. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Pagamento parziale debito iscritto a ruolo. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Pagamento parziale debito iscritto a ruolo. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 3088 del 01.02.2019, ha ribadito che, il pagamento parziale di importi iscritti a ruolo, può infatti conseguire anche alla notifica del solo avviso di accertamento o ad altre iniziative autonome del contribuente che sia venuto a conoscenza aliunde dell'iscrizione a ruolo; non risulta del resto neanche specificato nel motivo di impugnazione se le cartelle avessero ad oggetto l'intero importo inizialmente iscritto a ruolo o solo il debito residuo all'esito del pagamento parziale. 
In assenza di ulteriori elementi circa le modalità, i termini ed i tempi con cui il contribuente ha proceduto alla parziale estinzione del debito tributario, il mero pagamento parziale di un importo iscritto a ruolo non costituisce un indice univoco dell'avvenuta e tempestiva conoscenza della cartella esattoriale ad esso relativo, ed è pertanto inidoneo a determinare la sanatoria di eventuali vizi di notifica della stessa per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3, c.p.c.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari