Controllo automatico senza avviso: sanzioni ridotte se si paga in tempo

Controllo automatico senza avviso:  sanzioni ridotte se si paga in tempo

Controllo automatico senza avviso: sanzioni ridotte se si paga in tempo

Il mancato invito determina la nullità della cartella solo in presenza di un risultato diverso da quello dichiarato o dell’accertamento di una imposta maggiore rispetto a quella liquidata

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In materia di controllo automatizzato, presupposto per la riduzione delle sanzioni ex articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, è l’intervenuto pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della liquidazione ovvero decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento, nel caso di omissione dell’“avviso bonario”, qualora tale omissione non integri causa di nullità della cartella stessa bensì mera irregolarità, per l’insussistenza di rilevanti incertezze su aspetti importanti della dichiarazione.
In altri termini, quando la comunicazione dell’avviso non è obbligatoria, il contribuente può comunque fruire della riduzione a un terzo della sanzione pagando entro trenta giorni dalla notifica della cartella, non potendo il giudice disporre successivamente tale riduzione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 2870 del 31 gennaio 2019, con cui ha accolto il ricorso incidentale presentato dall’Agenzia delle entrate.

Fonte

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/controllo-automatico-senza-avviso-sanzioni-ridotte-se-si-paga-tempo