Se il rimborso è erogato tardi, scattano gli interessi di mora.

Se il rimborso è erogato tardi, scattano gli interessi di mora.

Se il rimborso è erogato tardi,
scattano gli interessi di mora
Al centro della controversia, esaminata dalla Corte di giustizia, un caso che riguarda l’eccedenza di Iva pagata a monte sull'imposta dovuta da parte di una società
sede corte di giustizia ue
La controversia originaria coinvolge il Fisco rumeno e una società nazionale, in merito a una domanda di pagamento di interessi relativi al rimborso tardivo dell'eccedenza dell'Iva pagata a monte sull'Iva di cui la società era debitore.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, in un primo momento, aveva accolto l'istanza di rimborso presentata dalla società ma, successivamente, emetteva un avviso di accertamento, con cui sanzionava la società, richiedendo il pagamento dell'Iva e dei relativi interessi moratori. Contestualmente procedeva  d'ufficio alla compensazione tra la somma chiesta inizialmente a rimborso e la somma accertata.
 
La posizione della società
La società impugnava l'atto impositivo e otteneva, in primo grado, l'annullamento degli avvisi di accertamento (e di compensazione). In tal modo era rimborsata della somma richiesta originariamente, oltre che del pagamento degli interessi moratori su tale somma.
Anche dinanzi al giudice di secondo grado, la società vedeva riconosciute le proprie ragioni e  confermato, altresì, l'importo degli interessi moratori, calcolati a decorrere dalla scadenza del termine di legge di 45 giorni, previsto dalla normativa rumena per il trattamento della dichiarazione Iva fino all'effettiva restituzione di detto importo.
L'Agenzia fiscale rumena ricorre però presso il giudice nazionale di ultima istanza, eccependo che la normativa nazionale sanziona non tanto le modalità di trattamento delle richieste di rimborso, quanto il superamento del termine per il trattamento delle stesse. Poiché, ad avviso della ricorrente, le dichiarazioni Iva sarebbero state esaminate nei termini, non sarebbero dovuti interessi di mora per quanto concerne il periodo in cui erano in vigore gli avvisi di compensazione.
 
La questione pregiudiziale
La Suprema Corte, rilevando un contrasto di vedute sul punto decisivo della controversia, decide di rimettere la questione alla Corte di giustizia Ue.
Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo183 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo, che abbia chiesto un rimborso dell'eccedenza di Iva pagata a monte sull'Iva di cui è debitore, non possa ottenere dall'Amministrazione tributaria di uno Stato membro gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da detta Amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso, che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale.
 
La decisione dei giudici comunitari
Ad avviso degli eurogiudici, la questione assume rilievo alla luce dei principi comunitari di equivalenza e di effettività, oltre che di quello di neutralità.
Infatti, le modalità di rimborso dell'eccedenza di Iva non devono mai ledere tali principi, gravando  il soggetto passivo, in tutto o in parte, del peso dell'imposta; il che implica anche che il rimborso sia effettuato entro un termine ragionevole.
Coerentemente, il fatto che il rimborso al soggetto passivo dell'eccedenza di Iva avvenga oltre tale termine ragionevole cozza con la regola della neutralità fiscale, la quale impone che le perdite finanziarie generatesi in capo al soggetto, a causa dell'indisponibilità delle somme, siano compensate proprio con il pagamento di interessi di mora.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, dunque, un regime di calcolo degli interessi dovuti dall'Erario, come quello rumeno, che non assuma come dies a quo il giorno in cui l'eccedenza dell'Iva avrebbe dovuto essere ordinariamente rimborsata, risulta contrario al dettato ed alla ratio dell'art.183 direttiva Iva.
Dal punto di vista del soggetto passivo, peraltro – aggiungono i giudici –  il motivo del ritardo è irrilevante, nel senso che non è dato distinguere ritardo nel trattamento dell'istanza e ritardo dovuto alla presenza di atti amministrativi di segno contrario, poi annullati.

Conclusioni
Alla luce delle osservazioni svolte, i giudici comunitari ritengono di dover sancire che l'art.183 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo richiedente un rimborso dell'eccedenza d'imposta pagata a monte sull'Iva di cui è debitore non possa ottenere dall'Erario gli interessi di mora sul rimborso erogato tardivamente, relativo ad un periodo in cui erano vigenti atti amministrativi escludenti detto rimborso poi annullati in sede giurisdizionale. 



 
 
Fonte:
Data della sentenza
24 ottobre 2013

Numero della causa
Causa C-431/12

Nome delle parti
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala
contro
  • SC Rafinaria Steaua Romana SA
Pasqualina Principale
pubblicato Lunedì 28 Ottobre 2013