Tributi riscossi in 120 rate mensili se è colpa della crisi economica

Tributi riscossi in 120 rate mensili se è colpa della crisi economica

Tributi riscossi in 120 rate mensili,
se è colpa della crisi economica
 
Su istanza, aumentano le quote in cui suddividere il pagamento delle somme iscritte a ruolo, a patto che il contribuente non sia responsabile della sua difficile situazione
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Alle 72 quote mensile concedibili con il piano “ordinario” di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, l’articolo 52 del Dl 69/2013 (“decreto del fare”) ha affiancato un piano “straordinario”, che innalza il numero delle rate possibili fino a un massimo di 120.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre è stato pubblicato il decreto Mef del 6 novembre, che stabilisce le regole applicative della misura introdotta a favore dei contribuenti che si trovano in difficoltà non per loro responsabilità, ma a causa della congiuntura economica.
Nello specifico, il decreto del “fare” ha modificato l’articolo 19 del Dpr 602/1973, dando più respiro a chi, persone fisiche e società, non riesce a rimanere al passo con il pagamento dei debiti tributari.
 
Un piano non esclude l’altro
La rateazione parte su richiesta del contribuente ed è concessa dall’agente di riscossione in base a determinate condizioni, che comprovino la reale difficoltà del contribuente garantendo, al contempo, la riscossione del debito.
L’istanza può ora riguardare, quindi, alternativamente, le 72 rate ordinarie (articolo 19, comma, 1, del Dpr 602/1973) o le 120 previste dal nuovo piano straordinario (combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies dell’articolo 19, come modificato dal “decreto del fare”).
 
Ma le nuove non finiscono qui.
Al contribuente può essere concessa una proroga, in entrambi i casi, a prescindere dal piano precedentemente accordato, sempreché ne possieda i requisiti.
In sostanza, sia chi ha già ottenuto 72 rate sia chi è stato ammesso al piano straordinario di 120 rate può fare domanda per averne altre 72, in caso di peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ovvero, in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, altre 120.
 
Inoltre, il decreto specifica che, in presenza dei presupposti richiesti, i piani ordinari o di proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del decreto (8 novembre 2013), possono essere aumentati fino a 120 rate, su richiesta del debitore.
 
Una situazione straordinaria per un piano straordinario
Più specifici, però, i presupposti che fanno salire fino a 120 le rate possibili per l’estinzione del debito. Per questo tipo di soluzione, infatti, è indispensabile che la grave situazione di difficoltà risulti estranea a responsabilità imputabili al debitore e che dipenda esclusivamente dalla critica congiuntura economica.
Non basta, in sostanza, che vi sia una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, come avviene, invece, per la dilazione in 72 rate.
La differenza dei requisiti per la richiesta dei due piani va valutata anche nel caso delle proroghe, a prescindere dal tipo di frazionamento di cui si è beneficiato nel primo step.
 
La parola al contribuente e all’agente
L’avvio del meccanismo di rateazione “straordinario” prende il via (come del resto quello ordinario) su input del contribuente, che presenta istanza motivata all’agente della riscossione, insieme ai documenti che comprovano l’impossibilità di onorare il debito negli ordinari 72 round.
 
Il concessionario, da parte sua, valuta se effettivamente vi siano, nel caso specifico, i presupposti stabiliti dalla norma per concedere la rateazione più lunga e le condizioni di solvibilità in relazione al frazionamento concedibile, ipotesi che si realizza quando la rata:
  • per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, come risulta dall’Indicatore della situazione reddituale (Isr) rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
  • per gli altri soggetti, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile, e l’indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente] è compreso tra 0,5 e 1. 
In entrambi i casi, il richiedente deve allegare all’istanza la relativa documentazione aggiornata.
 
Il numero delle quote dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto tra la rata e il reddito ovvero il valore della produzione, secondo le tabelle A e B allegate al decreto stesso.
 
A Equitalia, il monitoraggio “straordinario”
Entro il 31 marzo di ogni anno, Equitalia deve presentare al ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione sull’andamento delle riscossioni dell’anno precedente in relazione ai piani straordinari accordati e agli appuntamenti in cassa, anche non consecutivi, saltati, ipotesi che fa decadere dal beneficio del pagamento dilazionato quando le quote non versate sono otto.
Anna Maria Badiali
pubblicato Lunedì 11 Novembre 2013
Fonte Fiscooggi.it