Bonus “prima casa”: è speciale, perciò la forma supera la sostanza

Bonus “prima casa”: è speciale, perciò la forma supera la sostanza

Bonus “prima casa”: è speciale,
perciò la forma supera la sostanza
Un principio avvalorato dal fatto che un beneficio fiscale deve essere vincolato a elementi oggettivi insindacabili e verificabili in qualsiasi momento senza difficoltà
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Con l’ordinanza n. 27033 dello scorso 2 dicembre, la Cassazione, confermando un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che, ai fini dell’agevolazione prevista per l’acquisto della “prima casa”, rileva il dato formale rappresentato dalla residenza anagrafica (nel comune in cui è ubicato l’immobile), non essendo opponibili in alcun modo eventuali situazioni di fatto contrastanti con tali risultanze.
Tale principio risponde anche a finalità antielusive visto che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato oggettivo, facilmente verificabile, nonché certo (la risultanza anagrafica), certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto.
 
I fatti e la pronuncia della Cassazione
La vicenda prende le mosse dal disconoscimento delle agevolazioni “prima casa” per assenza del requisito della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.
I gradi di merito hanno visto vittoriosa l’Amministrazione finanziaria; il contribuente proponeva ricorso per cassazione, nel tentativo di ribaltare il verdetto delle commissioni.
Perentoria la risposta della Cassazione che, con la pronuncia in commento (che non a caso assume la forma dell’ordinanza), ha ritenuto di dare continuità alla tesi per cui “ai fini dell’agevolazione prima casa rileva la residenza anagrafica (ed il trasferimento di residenza anagrafica) dei contribuenti e non l’utilizzazione di fatto dell’immobile acquisito” (cfr Cassazione, sentenza n. 23579/2012 e ordinanza n. 1530/2012).
 
E’ principio consolidato, infatti, quello secondo cui la fruizione dell’agevolazione richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove il contribuente ha o stabilisca entro un determinato termine la propria residenza senza che, vista la lettera e la formulazione della norma, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti col dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, trattandosi di normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione.
 
Ulteriori osservazioni
Ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
L’agevolazione prevista per l’acquisto della “prima casa”, comportando una deroga al normale regime di tassazione, rappresenta una norma “eccezionale”, per cui i requisiti cui la stessa subordina la fruizione del beneficio vanno interpretati in maniera restrittiva, rispettando la lettera della legge, ma soprattutto la sua finalità (cfr Cassazione nn. 14399/2010, 18580/2010, 5570/2011, 6905/2011 e 17597/2012).
 
In particolare, per quanto concerne il requisito della residenza, la Cassazione, ormai in maniera univoca (tanto che molto spesso tali controversie vengono decise in forma di ordinanza), ritiene che lo stesso possa ritenersi realizzato solamente in capo a chi “possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere … nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette” (cfrCassazione, sentenza n. 1173/2008).
 
Tale interpretazione ha, tra l’altro, funzione antielusiva, essendo dettata anche con la finalità di agevolare i relativi controlli: un beneficio fiscale, infatti, deve essere ancorato a un dato certo, oggettivamente verificabile, attestativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di compravendita. Si può dire quindi che in genere, in tema di agevolazioni, la forma prevale sulla sostanza.

Francesco Brandi
pubblicato Venerdì 13 Dicembre 2013