No a riduzione termine prescrizione nel ricorso contro imposta ripetuta

No a riduzione termine prescrizione nel ricorso contro imposta ripetuta

No a riduzione termine prescrizione nel ricorso contro imposta ripetuta

No a riduzione termine prescrizione
nel ricorso contro imposta ripetuta
Al centro della controversia esaminata dalla Corte di giustizia della Ue, due distinte modalità di intervento, una delle quali presenta una scadenza di appello più lunga
dividendi
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte su due ricorsi presentati in materia di ripetizione dell’indebito a disposizione dei contribuenti con riferimento ad imposte dichiarate incompatibili con i principi del diritto comunitario. Nello specifico, le normative tributarie nazionali non risulterebbero compatibili con il principio della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali.
 
Il procedimento principale
La questione pregiudiziale deriva da un ricorso presentato collettivamente in riferimento alla paventata incompatibilità del trattamento tributario dei dividendi versati a società capogruppo dalle società figlie stabilite, però, in altro Stato membro. Le suddette cause, riguardanti la restituzione di imposte indebitamente versate, sono state prese come cause cd. pilota dai giudici nazionali. Nella fattispecie, nel corso dell’iter procedurale una decisione aveva confermato la normativa nazionale che escludeva l’applicazione di un termine di prescrizione più lungo. Successivamente, tale decisione veniva impugnata dinanzi al giudice del rinvio. Sulla base di considerazioni, che portano a dubitare della compatibilità della normativa nazionale controversa, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e rivolgersi ai giudici della Corte di giustizia europea.
 
La questione pregiudiziale
La questione controversa riguarda la fattispecie in cui due contribuenti che, in tema di ripetizione di un’imposta nazionale indebitamente versata, possano procedere con due distinte modalità di ricorso, una delle quali presenta un termine di prescrizione più lungo. La riduzione di tale termine di prescrizione, senza preavviso ed in modo retroattivo, rappresenta un problema di incompatibilità tra la normativa nazionale ed il diritto dell’Unione?
 
L’analisi della Corte di giustizia dell’Ue
Come preliminarmente osservato dai giudici europei, come comprovato da costante giurisprudenza della Corte, il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce al contempo diritto e completamento dello stesso. La disciplina della ripetizione delle imposte indebitamente versate è lasciata, dallo stesso ordinamento dell’Unione, alle disposizioni di cui ai rispettivi ordinamenti nazionali. La Corte ha riconosciuto, ai singoli Stati membri, la possibilità di fissare termini di ricorso ragionevoli nell’intenzione di voler garantire la certezza del diritto. Tale tutela, ovviamente, deve essere intesa sia a favore del singolo contribuente che della stessa Amministrazione competente. Ecco che allora, alla stregua del principio di effettività se in passato la Corte ha riconosciuto plausibile i termini di prescrizione dei rimborsi per ripetizione di indebito, ha anche affermato che i suddetti termini devono essere sufficienti ai fini della presentazione del ricorso stesso. Pertanto, prendendo come riferimento, nell’ambito del diritto dell’Unione, il principio di effettività, quest’ultimo è di ostacolo ad una normativa nazionale che riduce il termine di presentazione del rimborso soprattutto se ciò avvenga senza preavviso e con effetto retroattivo. A tale conclusione, i giudici europei, sono giunti basando le loro valutazione alla stregua del rispetto del principio della certezza e della tutela del legittimo affidamento. Ecco quindi, come in ottemperanza a questi ultimi principi, sanciti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, non sia ammissibile una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ammettendo la modifica del termine di prescrizione privi il contribuente del diritto di cui avrebbe invece beneficiato se tale modifica non fosse intervenuta. In secondo luogo, per concludere, la possibilità per il contribuente, a ricorso presentato, di potersi avvalere di un ulteriore mezzo di ricorso con termine di prescrizione più lungo nulla comporta sulla pronuncia in questione. 
 
La pronuncia
I giudici della terza sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati dichiarando, in ottemperanza dei principi di effettività, certezza e della tutela del legittimo affidamento, come una normativa nazionale di cui ai fatti di causa non è compatibile con il diritto dell’Unione. Pertanto, un ordinamento giuridico nazionale non può stabilire, laddove per la ripetizione di un’imposta sussistano due mezzi di ricorso alternativi, termini di prescrizione ridotti e, soprattutto, senza preavviso e in modo retroattivo.
 
 
Fonte:
Data della sentenza
12 dicembre 2013
Numero della causa
Causa C-362/12
Nome delle parti
  • Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation
contro
  • Commissioners of Inland Revenue,
  • Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Andrea De Angelis
pubblicato Martedì 17 Dicembre 2013
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/no-riduzione-termine-prescrizionenel-ricorso-contro-imposta-ripetuta