Cartella pagamento non contestata: l’addio al rimborso è indiscutibile

Cartella pagamento non contestata: l’addio al rimborso è indiscutibile

Cartella pagamento non contestata:
l’addio al rimborso è indiscutibile
Un titolo definitivo giustifica l’attività esattiva: ammettere la possibilità di restituzione significherebbe rimettere in discussione ciò che è oramai cristallizzato
testo alternativo per immagine
Nei casi in cui l’atto impositivo è costituito dal ruolo, come a seguito di liquidazione in base alla dichiarazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo.
Infatti, non trattandosi di un’ipotesi di “versamento diretto”, ma di adempimento della cartella esattoriale, vale a dire dell’intimazione di pagamento rivolta al contribuente dall’Amministrazione finanziaria, in difetto di impugnazione della cartella, risulta precluso il rimborso previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.
Questo il principio di diritto espresso dall’ordinanza della Cassazione n. 9100 del 22 aprile 2014.

I fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento, con la quale richiedeva a una società il versamento del credito, maturato a fini Iva e Irpeg, esposto in dichiarazione ma non risultante dalla dichiarazione dell’anno di imposta precedente, perché quest’ultima era stata omessa.
Tale cartella non veniva impugnata, ma la società contribuente ricorreva innanzi al giudice tributario, avverso il silenzio rifiuto implicitamente manifestato dall’ufficio, relativamente all’istanza di rimborso del credito citato.

Nel merito
La contribuente risultava vittoriosa in primo e in secondo grado, poiché la Ctp di Milano, prima, e la Ctr lombarda, poi, le avevano riconosciuto la spettanza del rimborso.
Avverso la decisione della Ctr insorgeva l’Agenzia delle Entrate, lamentando la violazione dell’articolo 21 del Dlgs 546/1992, poiché la società non aveva impugnato la cartella di pagamento, divenuta, dunque, definitiva.

Nella legittimità
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia.
Anzitutto, la Corte suprema ammette la censura dell’ufficio, secondo cui, trattandosi di una cartella di pagamento definitiva, l’istanza di rimborso era inammissibile (cfr Cassazione nn. 5818/1998, 8456/2004 e 672/2007).
Sulla scorta di tali incontestate risultanze probatorie, i giudici di legittimità confermano il loro precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “nei casi in cui l'atto impositivo è costituito dal ruolo, come a seguito di liquidazione in base alla dichiarazione ex articolo 36 bis del D.P.R. n.600/1973, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo. Infatti, non vertendosi in un'ipotesi di <<versamento diretto>>, ma di adempimento della cartella esattoriale, vale a dire dell'intimazione di pagamento rivolta al contribuente dall'Amministrazione finanziaria, in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973”.

Osservazioni
Il caso in questione è emblematico per dimostrare come la ragione “sostanziale”, o presunta tale, soccomba davanti alle ragioni di coerenza del sistema tributario.
Secondo l’articolo 21 del Dlgs 546/1992, infatti, “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento” – continua la norma richiamata – “vale anche come notificazione del ruolo”.
Ebbene, nel caso in esame, in cui non vi era stato ricorso tempestivo contro la cartella di pagamento, è stata esclusa l’applicabilità dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.

Quest'ultima norma, al comma 1, dispone che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare ... istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione od inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.
I giudici di merito, che si erano occupati della controversia in esame, avevano illegittimamente assimilato il “versamento diretto” ex articolo 38 – requisito indefettibile per ottenere il rimborso – alla ben diversa “richiesta” operata dall’Amministrazione finanziaria con l’intimazione di pagamento, ritenendo – si può ipotizzare – che la ragione “sostanziale” per ottenere il rimborso fosse del contribuente.

Tuttavia, ogni attività impositiva espressa in un ruolo e, quindi, portata a conoscenza del contribuente con la cartella di pagamento origina un procedimento disciplinato dalle disposizioni in materia di contenzioso, visto che la cartella esattoriale è tra gli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 19, lettera d), Dlgs 546/1992, con nessuno spazio per altre previsioni astrattamente (o, peggio, analogicamente) applicabili alla fattispecie.

Nel caso di mancata impugnazione della cartella, l’Amministrazione ha, quindi, un titolo definitivo che giustifica l’attività esattiva (cfr Cassazione n. 672/2007): ammettere il rimborso per casi analoghi significherebbe rimettere in discussione ciò che è oramai cristallizzato.
 
Fonte
Martino Verrengia
pubblicato Lunedì 5 Maggio 2014
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/cartella-pagamento-non-contestatal-addio-al-rimborso-e-indiscutibile