Stop al penale con messa alla prova: su liti pendenti, parola alle SS.UU.

Stop al penale con messa alla prova:  su liti pendenti, parola alle SS.UU.

Stop al penale con messa alla prova: su liti pendenti, parola alle SS.UU.

Stop al penale con messa alla prova: 
su liti pendenti, parola alle SS.UU.
La sospensione del procedimento, legata a un percorso “riabilitativo” dell’imputato per crimini di minore allarme sociale, può concludersi con l’estinzione del reato
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La legge 67/2014, entrata in vigore il 17 maggio, oltre alla delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, contiene alcune modifiche – immediatamente applicabili – al codice penale e al codice di procedura penale.
In particolare, gli articoli 3 e 4 della legge hanno introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato applicabile, tra gli altri, “ai procedimenti per reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria” e, quindi, anche ai procedimenti penali tributari per i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non aggravata.
In ordine all’immediata applicabilità di tali disposizioni, va evidenziato che la Cassazione, con la l’ordinanza 30559/2014, ha rimesso alle sezioni unite la questione relativa all’applicabilità o meno ai processi penali pendenti di tale istituto.
 
La ratio dell’istituto
Le finalità perseguite dall’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato consistono nell’offerta di un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale e nella funzione deflativa dei procedimenti penali, garantita dall’estinzione del reato dichiarata dal giudice penale in caso di esito positivo della prova.
Il legislatore, infatti, riallacciandosi alla tradizione anglosassone delle probation, ha inteso introdurre una modalità di rinuncia alla potestà punitiva statale condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita.
L’indagato o imputato che intenda avvalersi di tale istituto deve presentare una richiesta di sospensione del procedimento penale in corso, con allegata una proposta di programma alternativo al procedimento stesso, fondato sull’accordo conciliativo con la persona offesa, sull’affidamento al sevizio sociale e sul lavoro di pubblica utilità. Infatti, il procedimento della “messa alla prova”, oltre a essere subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, comporta la “prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell'imputato al servizio sociale…” (articolo 168-bis del codice penale).
 
La partecipazione della persona offesa
L’istanza di sospensione del procedimento, che può essere presentata soltanto dall’indagato o dall’imputato (articolo 168-bis cp), deve tra l’altro contenere:
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; 
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa” (articolo 464-bis, comma 4, del cpp).
 
Sull’istanza il giudice decide con ordinanza in udienza, sentite le parti e la persona offesa, oppure fissa un’apposita udienza in camera di consiglio, della quale viene dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa (articolo 464-quater, comma 1, cpp).
La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il magistrato “reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato” (articolo 464-quater, comma 3, cpp).
Inoltre, il giudice, nel disporre la sospensione, stabilisce “il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno” (articolo 464-quinquies, comma 1, cpp).
 
Avverso l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, la quale può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita (articolo 464-quater, comma 7, cpp).
Qualora si configurino i presupposti per la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice fissa l’udienza per la valutazione di tali presupposti “dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima” (articolo 464-octies cpp).
 
Infine, nel caso di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, una volta decorso il periodo di sospensione, “dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa” (articolo 464-septies cpp). Altrimenti, il magistrato dispone che il processo penale riprenda il suo corso.
 
Conclusioni
La sospensione del procedimento penale con messa alla prova rappresenta quella che è stata definita dagli operatori del diritto “una nuova finestra per la mediazione penale” o, più precisamente, “una nuova finestra aperta nell’ambito del procedimento penale per la soluzione conciliativa extragiudiziale”.
Ciò in quanto tale istituto consente all’indagato/imputato di rapportarsi con le dirette conseguenze dell’illecito, iniziando un percorso di risocializzazione e di rieducazione, caratterizzato da una prospettiva riparatoria, orientata sia verso la persona offesa (mediante l’attenuazione delle conseguenze del reato, il risarcimento del danno e le restituzioni civili) sia verso la collettività (attraverso il lavoro di pubblica utilità o l’attività di volontariato di rilievo sociale).
 
Si tratta, quindi, di una forma di applicazione del probation system che, pur raccomandato dall’ordinamento comunitario e internazionale, a livello nazionale ha trovato finora riconoscimenti circoscritti agli ambiti del rito minorile e del processo penale davanti al giudice di pace.
 
Fonte
Fiscooggi.it
 
Michela Grisini
pubblicato Venerdì 1 Agosto 2014
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/stop-al-penale-messa-alla-prova-liti-pendenti-parola-alle-ssuu-1