Benefici prima casa: non è possibile rinunciarvi per un nuovo acquisto

Benefici prima casa: non è possibile rinunciarvi per un nuovo acquisto

Benefici prima casa: non è possibile
rinunciarvi per un nuovo acquisto
Inutile dichiarare di aver illegittimamente fruito dell’agevolazione per l’immobile comprato quindici anni prima: la dichiarazione resa ha carattere negoziale e non è revocabile
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La Corte di cassazione, con la sentenza 17294 del 30 luglio, ha definitivamente chiarito che non è possibile rinunciare all’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa per poi fruire del medesimo beneficio su un acquisto successivo, considerato il divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e il carattere negoziale, non revocabile, della dichiarazione di voler godere dell’agevolazione.
 
Il fatto
La vicenda ha avuto inizio nel 1989, anno in cui due coniugi hanno acquistato un immobile con la fruizione dei benefici per la prima casa.
Dopo quindici anni, precisamente nel 2004, i soggetti dichiarano spontaneamente al Fisco di aver usufruito dell’agevolazione senza averne titolo e chiedono di sanare l’irregolarità.
In risposta alla denuncia dei contribuenti, il competente ufficio emetteva in autotutela un avviso di liquidazione con l’imposta dovuta, sanzioni e interessi.
 
Nel corso del 2005, gli stessi coniugi acquistano un altro immobile, chiedendo nuovamente di potere usufruire delle agevolazioni per la prima casa.
Dopo aver esaminato la domanda e considerato che la dichiarazione abdicativa era funzionale al godimento del beneficio sull’altro acquisto immobiliare, l’Agenzia delle Entrate annullava il provvedimento di revoca delle agevolazioni relativo al primo acquisto.
Inoltre, con apposito avviso di liquidazione, procedeva al recupero della maggior Iva dovuta per l’indebita agevolazione sul secondo acquisto, unitamente a sanzioni e interessi.
 
Il ricorso dei contribuenti contro l’atto di liquidazione è stato respinto in primo grado perché, a parere dei giudici, una domanda di agevolazione per l’acquisto della prima casa non è né revocabile né rinunciabile dopo la scadenza degli ordinari termini di decadenza o di prescrizione e, quindi, “la fruizione del beneficio, anche se illegittima, non avrebbe mai potuto essere rimessa in discussione, nemmeno con provvedimento emesso in autotutela”, poi correttamente revocato.
Tale principio esclude ex sé l’agevolazione sul secondo acquisto, avendone già usufruito in occasione della prima operazione.
 
L’appello proposto dai coniugi non ha trovato accoglimento neanche in Commissione tributaria regionale.
I giudici di secondo grado, oltre ad avallare le motivazioni dei loro colleghi di primo grado, adducevano l’assenza di buona fede da parte dei ricorrenti.
Questi, infatti, in epoca anteriore all’avviso di liquidazione per il secondo acquisto agevolato, avevano dichiarato al venditore di essere nelle condizioni per fruire del beneficio e indotto questi all’emissione di fatture di acconto ad aliquota agevolata.
 
Affidando il ricorso a due motivi, i coniugi hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione.
Con il primo motivo di doglianza, i coniugi invocavano la legittima fruizione dell’agevolazione sul secondo acquisto: essendo nullo il ritiro del provvedimento di revoca dei benefici, essi avevano, di fatto, perso i benefici sul primo acquisto e guadagnato il diritto a godere nuovamente del beneficio.
Il ritiro era nullo per la mancanza di indicazione sui modi e termini d’impugnazione e per il fatto che fosse stato comunicato a uno solo dei due coniugi.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano che, per ritenere legittima la revoca dei benefici, sarebbero state necessarie delle “motivazioni che indicassero i sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero il mutamento della situazione di fatto oppure la nuova valutazione dell’interesse pubblico su cui si fondava il provvedimento”.
Il ricorso dei contribuenti è stato rigettato, con condanna di spese, anche in sede di legittimità.
 
La decisione
Ai fini Iva, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione consistono nell’assoggettare la cessione ad aliquota agevolata del 4% sul prezzo di vendita.
Perché l’acquirente dell’immobile possa fruire del regime agevolativo, è necessario il realizzarsi di una serie di requisiti, di natura soggettiva e oggettiva.
Una di queste, su cui specificamente verte la controversia in commento, consiste nel non avere la titolarità di diritti di proprietà o di altro diritto reale su una distinta casa di abitazione acquistata fruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”.
 
Nel caso di specie, dopo quindici anni dall’acquisto agevolato della prima casa, i due coniugi hanno spontaneamente dichiarato al Fisco di non aver mai posseduto i requisiti richiesti dalla legge per l’agevolazione in oggetto e, dopo aver ottenuto la revoca dell’agevolazione, hanno acquistato un nuovo immobile dichiarando al venditore il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate, che in un primo momento aveva dato corso alla dichiarazione abdicativa dei contribuenti ma che successivamente si è resa conto che questa era funzionale alla fruizione di un nuovo acquisto agevolato, ha proceduto all’annullamento del provvedimento di revoca e all’emissione di un nuovo avviso di liquidazione per il recupero della maggior Iva dovuta sull’acquisto relativo al secondo immobile.
 
I giudici di Cassazione hanno deciso per la legittimità dell’atto impositivo, sulla base del principio per cui è possibile usufruire del beneficio per l’acquisto della prima casa soltanto una volta, e ciò quand’anche si rinunci a un precedente analogo beneficio prima casa, “in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio”.
 
Inoltre, nel caso di specie, era oramai scaduto il termine triennale di decadenza dal beneficio, decorrente dalla registrazione dell’atto, dal che si deduce che “il fatto generatore dell’agevolazione si era oramai consolidato riguardo al primo immobile … e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto”.
A nulla rileva l’emissione dell’avviso di liquidazione sul primo acquisto da parte dell’ufficio finanziario, conseguente all’abdicazione dei contribuenti, perché l’operazione è priva di legittimità e di coerenza, anche sul piano amministrativo.
La regolarità e la logicità dell’intera operazione sono state ripristinate con l’annullamento in autotutela dell’avviso de qua, considerato che l’annullamento di un atto impositivo da parte dello stesso ente accertatore fa cessare immediatamente l’efficacia dell’atto, “ai fini della imposizione tributaria e a ogni altro fine (Sez. 5, Ordinanza n. 1643 del 24/01/2013)”.
 
I giudici di Cassazione hanno risposto, inoltre, alla censura lamentata dai contribuenti sull’asserita illegittimità dell’atto con cui è stato ritirato il provvedimento di revoca in autotutela, per la mancanza “di ogni indicazione circa modi e termini di impugnazione”.
Sul punto, la Suprema corte ha affermato che “l’atto con il quale l’Amministrazione ritira, in via di autotutela, un atto emesso su rapporto tributario divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e non è quindi impugnabile o altrimenti censurabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata, sia per l’assenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione”.
Fonte
Fiscooggi.it
 
Emiliano Marvulli
pubblicato Venerdì 8 Agosto 2014
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/benefici-prima-casa-non-e-possibilerinunciarvi-nuovo-acquisto