NewsAccertamento fiscale annullato: quando l’adeguamento ISA salva il contribuente

02/07/20260

Ricevere un avviso di accertamento fondato sui movimenti del proprio conto corrente è una delle esperienze più temute da chi svolge un’attività commerciale. Il Fisco confronta i numeri, trova una differenza e presume che dietro quella differenza si nascondano ricavi mai dichiarati. Ma non sempre le cose stanno davvero così. Una recente e limpida decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari lo dimostra con chiarezza: quando il commerciante si è già “adeguato” agli indici ISA dichiarando somme aggiuntive, quelle somme contano a tutti gli effetti e non possono essere tassate una seconda volta.

Si tratta della sentenza n. 1493/2026, depositata il 1° luglio 2026 (ricorso n. 2563/2025), pronunciata dal Giudice monocratico dott. Marco Guida, Sezione 8. Una pronuncia che merita attenzione non solo per l’esito favorevole al contribuente, ma per la lucidità con cui il magistrato ha ricostruito una vicenda solo apparentemente complessa, riportandola ai suoi termini essenziali. La difesa del contribuente è stata curata dallo Studio Cotrufo & Partners, con l’avv. prof. Francesco Cotrufo e l’ Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista.

Il caso: più spese che uscite dal conto

Protagonista della vicenda è un commerciante al dettaglio di prodotti alimentari, titolare di una ditta individuale in un centro urbano della provincia di Bari. L’Agenzia delle Entrate aveva notato una incoerenza nei dati del 2019: dai tre conti correnti del contribuente risultavano uscite per circa 60.918 euro, a fronte di costi, oneri e spese sostenute per l’attività pari a ben 188.458 euro.

La domanda dell’Ufficio era intuitiva: se hai speso quasi 190.000 euro ma dai conti ne sono usciti solo 61.000, come hai pagato la differenza? Da qui la presunzione: quei 127.540 euro di scarto sarebbero stati pagati in contanti non transitati dai conti, segno di ricavi occultati.

La spiegazione del contribuente, però, era del tutto ragionevole e tipica del piccolo commercio alimentare: i clienti pagavano in contanti, e con quel contante l’esercente saldava ogni giorno i fornitori, senza far passare tutto dalla banca. A riprova, ha depositato le fatture dei fornitori.

L’adeguamento agli ISA: il punto decisivo

C’è un dettaglio che ha fatto la differenza. Per l’anno d’imposta 2019 il contribuente si era adeguato agli ISA (gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, i “voti” di pagella con cui il Fisco misura la coerenza dei conti di un’attività). In pratica, oltre ai ricavi effettivamente incassati e dichiarati, aveva spontaneamente dichiarato una somma aggiuntiva di 19.000 euro (che con l’IVA al 10% diventano 20.920,90 euro).

Dopo il confronto con il contribuente, l’Agenzia aveva ridotto la propria pretesa, ma continuava a chiedere il recupero di 14.638 euro come maggiori ricavi non dichiarati, con IRPEF, addizionali, IRAP, IVA e sanzioni. Il vero nodo del contenzioso era proprio questo: quei 19.000 euro dichiarati con l’adeguamento ISA coprono già la differenza contestata, oppure no?

Perché il contribuente aveva ragione

Il Giudice ha accolto pienamente la tesi difensiva, su un doppio binario.

Primo profilo, procedurale. La legge oggi impone all’Amministrazione di prendere sul serio le osservazioni del cittadino. L’articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000, come riscritto dal D.Lgs. n. 219/2023) — in sostanza, la norma che rende obbligatorio il “contraddittorio preventivo”, cioè il dialogo tra Fisco e contribuente prima di emettere l’atto — richiede che l’Ufficio motivi il proprio provvedimento anche rispetto a ciò che il contribuente ha eccepito. Nel caso di specie, invece, l’Agenzia nel proprio “schema d’atto” non aveva detto nulla sull’adeguamento ISA, tirandolo in ballo soltanto dopo, nelle controdeduzioni in giudizio. Un modo di procedere che, come ha osservato il Giudice, non soddisfa i requisiti della norma, la quale impone alla Pubblica Amministrazione oneri sempre più stringenti per rendere la sua azione chiara e comprensibile.

Secondo profilo, di merito. Qui la decisione è ancora più netta. L’articolo 9-bis, comma 9, del D.L. n. 50/2017 stabilisce che i componenti positivi dichiarati in più per adeguarsi agli ISA sono rilevanti a tutti gli effetti: ai fini IRPEF, ai fini IRAP e ai fini IVA. Non sono cifre “figurative” o simboliche: sono redditi veri, effettivamente assoggettati a imposta. Ne consegue che i 19.000 euro dichiarati dal commerciante ricomprendono ampiamente i maggiori ricavi che l’Agenzia voleva recuperare. Pretendere di tassarli di nuovo, ha chiarito il Giudice, si tradurrebbe in una vera e propria duplicazione dei tributi: si pagherebbe due volte sullo stesso reddito.

L’esito: ricorso accolto e spese a carico dell’Agenzia

La conclusione è stata inequivocabile. La Corte ha accolto il ricorso, annullando l’avviso di accertamento, e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 886 euro oltre accessori di legge.

È giusto sottolineare la qualità del provvedimento. Il dott. Marco Guida ha saputo separare il grano dal loglio: ha riconosciuto che, al di là dell’apparente complessità della vicenda, l’unico vero punto controverso era l’adeguamento ISA, e su quello ha reso una motivazione asciutta, rigorosa e giuridicamente ineccepibile. Una decisione che valorizza tanto le garanzie procedurali del contribuente quanto la corretta lettura sostanziale delle norme fiscali — il segno di un magistrato attento e preparato.

Cosa insegna questa vicenda

Il principio pratico è prezioso per ogni imprenditore e commerciante: chi si adegua agli ISA dichiarando somme aggiuntive non sta facendo un gesto formale, ma sta creando una copertura reddituale concreta, opponibile al Fisco in caso di successivo accertamento. E allo stesso tempo la sentenza ricorda che il contraddittorio preventivo non è una formalità: l’Amministrazione deve rispondere in modo puntuale alle difese del contribuente, altrimenti l’atto è illegittimo.

Perché è importante affidarsi a un professionista

Un accertamento basato sui movimenti bancari può sembrare una condanna già scritta: i numeri parlano, e ribaltarli non è semplice. Ma dietro quei numeri c’è quasi sempre una realtà economica che va spiegata, documentata e difesa con gli strumenti giusti — dalla prova delle spese effettive alla corretta applicazione delle norme sugli ISA e sul contraddittorio. Riconoscere quale sia il vero punto della controversia, e argomentarlo con rigore, è ciò che distingue una difesa efficace. In questi casi affidarsi a professionisti esperti in contenzioso tributario non è un costo, ma la scelta che può trasformare una pretesa apparentemente insormontabile in un ricorso accolto.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Per una valutazione specifica del proprio caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.

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