La Corte di Cassazione, con tre decisioni pubblicate il 25 agosto 2025 (nn. 23834, 23849 e 23852), ha ribadito con forza un principio che tocca da vicino banche, intermediari finanziari e debitori: chi acquista un pacchetto di crediti deve dimostrare con precisione quali crediti rientrano nella cessione e quali ne sono esclusi. Non basta, quindi, avere in mano la documentazione relativa al credito né pubblicare l’operazione sulla Gazzetta Ufficiale: questi elementi hanno solo un valore indiziario, non decisivo. Serve invece una prova chiara e concreta della titolarità effettiva del credito. Se il debitore contesta in modo puntuale, il giudice deve verificare l’intera vicenda: non ci si può fermare alla semplice dichiarazione della banca cedente. Particolare attenzione, poi, è stata posta alle cessioni successive: se manca la prova del “passaggio intermedio”, cade anche la possibilità di far valere il credito nelle mani degli acquirenti successivi. In sintesi: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova piena; la dichiarazione del cedente non basta; la titolarità del credito deve essere provata con documenti certi e coerenti; eventuali lacune probatorie ricadono sul cessionario, non sul debitore. La Cassazione conferma così un orientamento rigoroso: l’art. 58 TUB, che disciplina le cessioni in blocco, non riduce gli obblighi di prova. Una tutela forte per i debitori, ma anche un richiamo alla precisione per chi opera nel mercato dei crediti.
