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Cessioni di crediti in blocco: la Cassazione alza l’asticella della prova

2025-09-08 12:30

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DIRITTO BANCARIO,

Cessioni di crediti in blocco: la Cassazione alza l’asticella della prova


La Corte di Cassazione, con tre decisioni pubblicate il 25 agosto 2025 (nn. 23834, 23849 e 23852), ha ribadito con forza un principio che tocca da vicino banche, intermediari finanziari e debitori: chi acquista un pacchetto di crediti deve dimostrare con precisione quali crediti rientrano nella cessione e quali ne sono esclusi.



Non basta, quindi, avere in mano la documentazione relativa al credito né pubblicare l’operazione sulla Gazzetta Ufficiale: questi elementi hanno solo un valore indiziario, non decisivo. Serve invece una prova chiara e concreta della titolarità effettiva del credito.



Se il debitore contesta in modo puntuale, il giudice deve verificare l’intera vicenda: non ci si può fermare alla semplice dichiarazione della banca cedente. Particolare attenzione, poi, è stata posta alle cessioni successive: se manca la prova del “passaggio intermedio”, cade anche la possibilità di far valere il credito nelle mani degli acquirenti successivi.



In sintesi:


  • la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova piena;

  • la dichiarazione del cedente non basta;

  • la titolarità del credito deve essere provata con documenti certi e coerenti;

  • eventuali lacune probatorie ricadono sul cessionario, non sul debitore.

La Cassazione conferma così un orientamento rigoroso: l’art. 58 TUB, che disciplina le cessioni in blocco, non riduce gli obblighi di prova. Una tutela forte per i debitori, ma anche un richiamo alla precisione per chi opera nel mercato dei crediti.



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