Definizione agevolata debiti con Equitalia.

Definizione agevolata debiti con Equitalia.

Definizione agevolata debiti con Equitalia.

 

 

Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle:

  • somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:

  • Irpef;
  • Ires;
  • Irap;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • L’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.

  

Somme non oggetto di definizione agevolata

Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:

  • all’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • alle somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n°659/99;
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

 

Per informazioni, inviare una email a f.cotrufo@studiocotrufo.it o telefonare al 080/7558806

 

Dott. Francesco Cotrufo