Definizione agevolata debiti con Equitalia.
Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle:
- somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
- di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:
- Irpef;
- Ires;
- Irap;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- L’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
Somme non oggetto di definizione agevolata |
Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:
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Dott. Francesco Cotrufo