Società di comodo ed avviso di accertamento. Applicazione della Legge 148/2011. Dott.ssa Marianna Visceglia.

Società di comodo ed avviso di accertamento. Applicazione della Legge 148/2011. Dott.ssa Marianna Visceglia.

Società di comodo ed avviso di accertamento. Applicazione della Legge 148/2011. Dott.ssa Marianna Visceglia.

 

C.T.P. di Bari, Sent. n. 2878 

Caso

La XXXX S.r.l., assistita dall’ Avv. Francesco Cotrufo del foro di Bari, impugnava gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2011 e 2012 dinnanzi alla C.T.P. di Bari, cui resiste l’Agenzia delle Entrate.

 

L’Agenzia delle Entrate riteneva sussistere, in capo alla Società ricorrente, le caratteristiche proprie delle c.d. “società di comodo” e, giacché la medesima risultava in perdita negli esercizi 2008, 2009 e 2010 e 2011, contestava il conseguimento di maggiori Ires, IVA e Irap ed irrogava conseguenti sanzioni, a norma della L. n. 148/2011: “…le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo di imposta”.

 

La parte ricorrente, puntualizzando che la produzione di perdite non sia dipesa dalla natura della società, bensì da un diniego di permesso di costruire un opificio (poi annullato dal Tar), statuisce che, nel 2009, era oggettivamente impossibile la consueta e piena prosecuzione delle regolari attività produttive.

 

Per i summenzionati motivi, la Società lamenta, in primis, la nullità per difetto di motivazione, non risultando applicabile la L. n. 148/2011, in quanto le relative disposizioni si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2012 e le tre annualità assunte comprendono anche il 2009 (anno del diniego).

In secondo luogo, viene sottolineata l'illegittimità dell'avviso relativo al 2012, in quanto è stato indicato prima il triennio 2008 - 2010 e poi il triennio 2009-2011, in relazione al periodo di realizzazione delle perdite.

 

La decisione di primo grado

 

La C.T.P. di Bari, alla stregua delle superiori considerazioni, accoglie il ricorso.

Riferendosi all'annualità 2011, statuisce che l'azione accertatrice è infondata, in quanto, la normativa di riferimento, risulta applicabile solo a partire dall'anno di imposta 2012, ai sensi dei commi 36- decies e 36- undecies della più volte menzionata legge.

 

Alla luce delle superiori considerazioni, la Commissione accoglie i ricorsi e compensa le spese.

 

Dott.ssa Marianna Visceglia, foro di Bari