Per l’evasore fiscale sempre possibile la confisca sui beni senza il sequestro preventivo. Avv. Francesco Cotrufo

Per l’evasore fiscale sempre possibile la confisca sui beni senza il sequestro preventivo. Avv. Francesco Cotrufo

Per l’evasore fiscale sempre possibile la confisca sui beni senza il sequestro preventivo. 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 1584 del 16 gennaio 2018, ha statuito che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purchè sussistano norme che la consentano od impongono, a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.

Il Giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare.

Va, poi, rimarcato come con la legge finanziaria del 2008, veniva estesa l’applicazione dell’art. 322 ter cod. penale anche ai reati tributari, ed in specie a quelli previsti agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, d.lgs. 74/2000. Secondo tale disposizione nel caso di condanna o di sentenza di applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. procedura penale conseguiva la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell’attività illecita, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Successivamente, il d.lgs. 15/2015 ha introdotto nel d.lgs. 74/2000 il nuovo art. 12 bis, recante la disciplina speciale della confisca applicabile ai delitti tributari; tale articolo indica quale presupposto per l’adozione della confisca la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, individua l’oggetto del provvedimento ablativo (beni che costituiscono profitto o prezzo del delitto tributario) ed indica come obbligatoria la confisca diretta dei beni - salvo che appartengano a persona estranea – oppure, laddove tale tipologia di confisca non sia possibile, la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente.