L’Ente di riscossione non può attestare la conformità della copia dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale di spedizione della cartella di pagamento.

L’Ente di riscossione non può attestare la conformità della copia dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale di spedizione della cartella di pagamento.

L’Ente di riscossione non può attestare la conformità della copia dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale di spedizione della cartella di pagamento.

La controversia decisa dalla Suprema Corte mediante la sentenza n. 1974 del 26.01.2018 riguarda la classica impugnazione dei ruoli e delle relative cartelle di pagamento per giuridica inesistenza e/o nullità della notifica delle stesse.

A seguito delle produzioni documentali avversarie, operate in copia fotostatica, il contribuente contestava la conformità agli originali delle fotocopie prodotte poiché l’attestazione risultava operata a non domino, dallo stesso Ente di riscossione, soggetto privo di potere certificativo.

Il giudice di merito incurante della contestazione, poneva la documentazione contestata a fondamento della decisione, rigettando l’impugnazione e condannando il contribuente alle spese.

La Suprema ha cassato con rinvio la sentenza della CTR fissando il principio al quale il giudice di merito dovrà uniformarsi.

Segnatamente, la Corte Regolatrice, partendo dall’art. 18, co. 2, DPR. n. 445/2000 chiarisce che “… l’autenticazione della copia possa essere operata dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale ovvero al quale deve essere prodotto il documento. Dunque solo il contribuente deve produrre copia di un documento in suo possesso al concessionario della riscossione, che è sicuramente gestore di un pubblico sevizio … OMISSIS … Nel caso che occupa è stata effettuata produzione da parte del concessionario della riscossione di copia di documenti (…) i cui originali sono detenuti dallo stesso concessionario, per il che in tale ipotesi l’autentica può essere effettuata solo da particolari categorie di soggetti (notaio, sindaco, cancelliere) e dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale. La questione si sposta, dunque, sulla spettanza o meno della qualifica di pubblico ufficiale in capo al concessionario della riscossione. … OMISSIS …  ritiene questo collegio che … non si può affermare che l’agente della riscossione che è parte in un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale dato che l’autenticazione può essere fatta: a) dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è emesso; b) o presso il quale è depositato l’originale (…). Il rilascio di copia autentica di un atto in possesso del concessionario formato da terzi nell’interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni. Ragione per cui deve applicarsi la regola generale posta dall’art. 2719 c.c. per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla parte … ”.

E nell’ipotesi descritta, l’attestazione sull’avviso di ricevimento non poteva essere apposta dall’ente di riscossione e la conformità era stata contestata dal contribuente!!  

 

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania

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