Messa alla prova, reato tributario e pagamento integrale del debito. Avv. Francesco Cotrufo

Messa alla prova, reato tributario e pagamento integrale del debito. Avv. Francesco Cotrufo

Messa alla prova, reato tributario e pagamento integrale del debito. Avv. Francesco Cotrufo

 

Art. 168 bis Codice penale

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

 

La Suprema Corte di cassazione, con un recente arresto, ha osservato che l’indicazione contenuta nell’art. 168 bis, comma 2, codice penale, ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione “ove possibile”, sicchè risulta ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all’integrale risarcimento  del danno: deve, infatti, in concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell’imputato, o se essa discenda dall’imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o  assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell’imputato medesimo, potendo l’impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi.

Nel caso in esame, la ricorrente, al momento della proposizione della richiesta della messa alla prova, era ancora in termini per giovarsi della cosiddetta “rottamazione” del debito tributario, che le avrebbe consentito di restituire ratealmente il solo capitale dovuto, sicchè la prescrizione della integrale restituzione di quanto dovuto alla Agenzia delle Entrate, oltre che priva del necessario consenso dell’imputato, risulta anche inesatta, alla luce della facoltà dell’imputato di ridurre il debito tributario e, con esso, anche quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno da reato.

Per questi motivi, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Isernia.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista 

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