Le intercettazioni telefoniche a carico del “consulente” possono essere utilizzate contro il cliente? Avv. Francesco Cotrufo

Le intercettazioni telefoniche a carico del “consulente” possono essere utilizzate contro il cliente? Avv. Francesco Cotrufo

 

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14007/2018, in riferimento al divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche previsto dall’art. 271, comma secondo, c.p.p., ha ricordato che, tale divieto, non opera quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all’attività professionale svolta dalle persone indicante nell’art. 200, comma primo, c.p.p., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, le telefonate intercorse tra il consulente ed il cliente, riguardavano le prestazione di “SERVIZI DI COSIDETTA OTTIMIZZAZIONE FISCALE”  ovvero una vera e propria attività illecita, tale evidentemente da esulare rispetto ai limiti dello svolgimento di un incarico professionale, il quale presuppone, ove non si voglia cadere nell’insanabile contraddizione logica di ritenere tutelato dall’ordinamento lo svolgimento di un’attività criminosa, la piena liceità della condotta tenuta.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari