Autore della violazione ed amministratore di fatto. Mancata impugnazione dell’avviso di accertamento. Conseguenze. Avv. Francesco Cotrufo

Autore della violazione ed amministratore di fatto. Mancata impugnazione dell’avviso di accertamento. Conseguenze. Avv. Francesco Cotrufo

Autore della violazione ed amministratore di fatto. Mancata impugnazione dell’avviso di accertamento. Conseguenze. Avv. Francesco Cotrufo

Il Sig. xxxxxxxx impugnava, innanzi alla CTP di Verbania, una cartella esattoriale per IRPEG, IRES, IRAP ed IVA, emessa a seguito di avvisi di accertamento, per gli anni di imposta dal 2002 al 2004, divenuti definitivi, notificati alla società Cooperativa xxxxxxx , nella persona di xxxxxxxxxx, nella qualità di "autore delle violazioni ed amministratore di fatto".

Il contribuente deduceva di non aver impugnato i predetti avvisi, in quanto non legittimato, non avendo mai assunto la qualifica di legale rappresentante della società. La CTP di Verbania, con sentenza n. 15/2011, annullava la cartella impugnata, limitatamente ai tributi ma non alle relative sanzioni, dovute in base agli artt. 2 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997. La sentenza veniva appellata dal contribuente innanzi alla CTR del Piemonte, sulla base del rilievo che,ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, non poteva trovare applicazione l'art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che la condotta illecita di chi aveva agito doveva essere per legge riconducibile all'ente, con la conseguenza che le sanzioni e i debiti tributari erano di esclusiva pertinenza della persona giuridica rappresentanta. La CTR, con la sentenza n. 3312, respingeva l'appello, accogliendo il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate per le seguenti considerazioni: a) la cartella esattoriale poteva essere impugnata solo per vizi propri; b) al contribuente era attribuibile il ruolo di amministratore di fatto per come emerso dalle dichiarazioni di dipendenti e soci, accolte nel giudizio di secondo grado, nonché dalla decisione in sede penale assunta dal Tribunale di Verbania con sentenza n. 190/10 del 9.10.2010; c) La condanna penale era scaturita dal patteggiamento dei reati ex art. 2, ex art. 10 ed ex art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000; d) l'accertamento notificato al Sig. xxxxxx risultava corretto in relazione alle notizie a conoscenza dell'Ufficio che aveva provveduto a completare la comunicazione oltre che alla società, al rappresentante legale, ed al rappresentante di fatto; d) gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella erano stati ritualmente notificati e divenuti definitivi, per mancata impugnazione. Il Sig. xxxx ricorre per la cassazione. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 14951/2018, in riferimento al caso sopra descritto, ha rilevato che non è controverso, per essere chiaramente desumibile dal ricorso, nonché dalla motivazione della sentenza impugnata, che il ricorrente abbia ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento nella qualità di "autore della violazione ed amministratore di fatto", che sono divenuti definitivi perché non impugnati. Per evitare l'incontestabilità della pretesa fiscale, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tali atti impositivi, atteso che, in mancanza di espressa contestazione, ha trovato applicazione il principio generale della "cristallizzazione" (c.d. consolidamento) della pretesa del titolare del potere impositivo, secondo cui anche l'atto astrattamento nullo se non oggetto di specifica censura ed impugnativa giurisdizionale da parte del contribuente, si evolve e si trasforma in un atto creatore di effetti giuridici.

Ne consegue che una cartella esattoriale, quando faccia seguito ad un avviso di liquidazione o accertamento notificato e divenuto definitivo perché non impugnato, non integra un autonomo atto impositivo, tanto è che resta sindacabile in giudizio solo per vizi ad essa propri e non per questioni attinenti all'accertamento.

Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze relative agli avvisi di accertamento, e quindi alla debenza erariale, in ragione della incontestabilità della stessa, per omessa impugnazione.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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