Omesso versamento iva: nessun reato in presenza di fallimento dei principali clienti. Avv. Francesco Cotrufo

Omesso versamento iva: nessun reato in presenza di fallimento dei principali clienti. Avv. Francesco Cotrufo

Omesso versamento iva: nessun reato in presenza di fallimento dei principali clienti. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 37089/2018, ha statuito il principio secondo cui non è configurabile il reato di evasione IVA qualora l’inadempimento da parte di un consorzio sia dovuto ad un evento imprevisto ed imprevedibile quale il fallimento dei principali clienti.

Secondo i Supremi Giudici, la continua emissione di fatture da parte di un consorzio, puntualmente inevase dai clienti, non costituisce evidenza del dolo del reato, ma un adempimento doveroso a fronte di prestazioni svolte, nonché il tentativo, da parte dell’ente, di recuperare comunque il proprio credito, a fronte delle promesse di pagamento da parte dei debitori.
Di conseguenza, il mancato pagamento della prestazione e quindi del versamento dell’IVA da parte del consorzio, determina l’assenza di un dovere di accantonamento in capo all’ente e l’insussistenza della condotta contestata.
Infine, secondo la Corte, l’assoluta impossibilità di adempiere al debito tributario risulta provata dagli interventi adottati dal ricorrente (decreti ingiuntivi, insinuazioni al fallimento, fino al ricorso di risorse proprie), per tentare invano di recuperare quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari